Cassazione Civile, Ordinanza n. 04062/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla posizione di una docente in possesso di diploma magistrale conseguito nell'a.s. 1994/95, considerato titolo abilitante ex lege per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. La docente chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2015 e il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. pari alle retribuzioni non percepite. La Corte d'appello di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo che il Ministero avesse illegittimamente escluso la docente dal piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016 per il solo fatto che non risultava inserita nelle GAE alla data del 17.7.2015, nonostante l'inserimento fosse stato poi riconosciuto con effetto retroattivo in forza di un giudicato amministrativo che aveva annullato nei suoi confronti il DM n. 235/2014. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 95, L. n. 107/2015: sosteneva che la docente non avesse provato la verosimiglianza del nesso tra mancata partecipazione al piano e mancata immissione in ruolo, che il punteggio non consentisse di affermare con certezza la stabilizzazione, che i posti disponibili dipendessero da un meccanismo progressivo e che l'inserimento con riserva nelle GAE non potesse espandersi fino a consentire la partecipazione al piano straordinario oltre il termine del 16 luglio 2015; aggiungeva che l'ammissione postuma avrebbe leso l'affidamento dei docenti già individuati dalla normativa primaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il danno sull'illegittimità del DM n. 235/2014, annullato dal giudice amministrativo con efficacia tra le parti e con effetto di inserimento retroattivo nelle graduatorie, e aveva inoltre valorizzato l'accertamento di merito circa la presentazione della domanda di partecipazione al reclutamento straordinario nei termini previsti. La Corte ha osservato che il ricorso non censurava realmente la statuizione ex art. 1218 c.c. né l'accertamento di fatto sul pregiudizio, ma si limitava a riproporre argomenti sul diritto all'inserimento nelle graduatorie e sulle fasi del piano assunzionale, non decisivi rispetto al fondamento risarcitorio affermato dalla Corte territoriale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata rituale attività difensiva della resistente; esclusa anche la condanna alla Cassa delle ammende e l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione.
Norme richiamate
Il danno è stato ricondotto all'inadempimento dell'obbligo di assumere derivante dalla disciplina applicabile e dal giudicato amministrativo che aveva reso efficace l'inserimento retroattivo della docente nelle graduatorie.
art. 1, comma 95, L. n. 107/2015
È la norma richiamata dal Ministero per sostenere che l'accesso al piano straordinario era subordinato alla presenza nelle GAE alla data del 17.7.2015 e che la docente non potesse esservi ammessa postumamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
Richiamato per descrivere l'atto introduttivo del giudizio di merito, proposto con ricorso da parte della docente.
La Corte ha richiamato il rito camerale e i limiti alle attività difensive della parte intimata in assenza di rituale controricorso.
d.m. n. 235/2014
Atto amministrativo di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, annullato dal giudice amministrativo e ritenuto dalla Corte d'appello fonte dell'illegittimità che ha dato luogo al danno.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della qualità di Amministrazione ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se ripropone questioni astratte o argomenti che non attaccano la concreta base logico-giuridica della decisione.
- Quando il danno è affermato in relazione a un inadempimento della pubblica amministrazione, la censura deve investire sia il titolo dell'obbligazione dedotta sia l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la mera contestazione della disciplina generale del reclutamento non è sufficiente.
- L'efficacia del giudicato amministrativo, se direttamente riferita alla medesima parte, può incidere sulla posizione soggettiva in modo tale da far considerare retroattivamente sussistenti i presupposti per la partecipazione a procedure successive, se ciò è stato accertato dal giudice di merito.
- In presenza di accertamenti di fatto sulla presentazione della domanda nei termini e sul nesso tra illegittimità amministrativa e pregiudizio economico, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni meramente assertive sulla mancanza di prova o sulla straordinarietà del piano assunzionale.
- Nel rito camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., in difetto di rituale controricorso, la parte intimata non può svolgere ulteriori attività processuali scritte oltre i limiti consentiti dal procedimento.
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