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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38214/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a una pluralità di incarichi difensivi svolti in favore di una regione. La regione aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, la competenza territoriale, il criterio di liquidazione dei compensi, il valore delle controversie, l'applicabilità di tariffe maggiorate per cause di straordinaria importanza, la debenza degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e il rimborso delle spese per il visto di congruità. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma aveva comunque riconosciuto solo una parte minore del credito. In cassazione il professionista ha dedotto violazione di legge, sostenendo che per alcune controversie dovessero applicarsi le tariffe per cause di straordinaria importanza, con liquidazione sino al quadruplo dei massimi, poiché la stessa amministrazione aveva riconosciuto tali presupposti in precedenti determinazioni e non aveva contestato la richiesta subordinata; ha inoltre richiamato l'art. 11, comma 2, lett. d), della legge regionale pugliese, l'art. 5 del d.m. n. 127/2004 e l'art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato, da un lato, che la doglianza era anche colpita da un difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione e localizzazione degli atti richiamati; dall'altro, che la censura investiva in realtà accertamenti di merito compiuti dal tribunale sulla sostanziale identità delle questioni e sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere compensi oltre i minimi della tariffa per cause di valore indeterminabile. La Corte ha confermato inoltre che le cause di annullamento di atti amministrativi davanti al TAR vanno considerate di valore indeterminabile, che non spettano gli interessi del d.lgs. n. 231/2002 per prestazioni professionali di difesa e che non sono dovute le spese per il visto di congruità. La pronuncia si chiude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se richiama atti e documenti senza trascriverne il contenuto rilevante e senza indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo.

  • art. 11, comma 2, lett. d), L.R. Puglia n. 22/1997

    Prevede il riconoscimento di onorari superiori solo per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l'amministrazione, previo espresso deliberato della Giunta regionale.

  • art. 5 del D.M. n. 127/2004

    Per le cause di straordinaria importanza consente la liquidazione degli onorari fino al quadruplo dei massimi tariffari.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione del materiale probatorio e delle risultanze documentali.

  • art. 10 c.p.c.

    Per le controversie davanti al TAR dirette all'annullamento di un atto amministrativo il valore della causa è indeterminabile, poiché rilevano petitum e causa petendi e non l'eventuale danno economico indicato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Non si applica alla prestazione d'opera intellettuale del difensore, perché riguarda pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, la parcella corredata dal parere di congruità dell'ordine non ha efficacia probatoria piena: in caso di contestazione del debitore, il professionista deve provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la loro quantificazione.
  • La doglianza che censuri la mancata applicazione di tariffe più elevate non può trasformarsi in una critica meramente alternativa della valutazione di merito compiuta dal giudice sulla natura e sul valore delle controversie trattate.
  • Le controversie davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto sono, ai fini della liquidazione dei compensi, di valore indeterminabile, anche se l'atto o la lite presentino ricadute economiche rilevanti.
  • La previsione normativa o regolamentare che consente compensi superiori per cause di straordinaria importanza richiede un accertamento specifico dei relativi presupposti; in mancanza, il giudice può limitarsi ai minimi tariffari dello scaglione applicabile.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 non si applicano automaticamente ai crediti per prestazioni professionali difensive, se il rapporto non integra una transazione commerciale.
  • Le spese sostenute per il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine non sono automaticamente ripetibili se non risultano dovute secondo il regime applicabile al credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAvvocatoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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