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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17049/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione il rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. volto a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico). I motivi principali erano: (1) violazione di legge e difetto di valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la sua posizione doveva essere valutata alla pari di coimputati recentemente scarcerati e che la giurisprudenza più garantista richiede un'attenzione al tempo trascorso e all'assenza di indicatori di pericolosità attuale; (2) vizio di motivazione perché l'ordinanza avrebbe utilizzato indizi risalenti anziché valutare la situazione personale aggiornata del detenuto, detenuto da oltre un anno e mezzo, e non avrebbe adeguatamente considerato il cosiddetto "tempo silente" né la possibilità di misure alternative con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, aderendo a un indirizzo di mediazione: l'art. 275, comma 3, c.p.p. impone una presunzione relativa di pericolosità per i partecipanti ad associazione mafiosa che non esime il giudice dall'indicare, quando sollevate o desumibili, le ragioni di esclusione; tuttavia l'onere probatorio primaria grava sulla difesa. Nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto sulla base della mancata dimostrazione della recisione dei rapporti con la 'ndrina e su plurimi indici (es. dote di "'ndrangheta", ruolo fiduciale, partecipazione ad episodi violenti, legami familiari con il vertice della cosca). La Corte ha inoltre ritenuto non abnorme l'intervallo temporale tra i fatti e la misura cautelare e ha escluso che la semplice corretta condotta carceraria o la differente sorte di coimputati costituiscano elementi sufficienti per disarticolare la presunzione. La richiesta di applicazione del braccialetto elettronico è stata ritenuta inadeguata a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa; la contestazione di tale reato attiva la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. e costituisce indicatore di gravità rilevante nella valutazione del periculum.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa della sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari per i soggetti coinvolti in associazioni mafiose; la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata da elementi che dimostrino la recisione dei legami o altri elementi idonei, ma l'onere di allegazione spetta alla difesa e il giudice deve motivare circa le ragioni di esclusione se dedotte o desumibili dagli atti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le misure cautelari; nel caso l'appello era stato rigettato dal Tribunale del riesame e la decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground of cassation relativo a motivazione e violazione di legge; invocata nel primo motivo ma ritenuta infondata dalla Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. resta operativa per i reati di associazione mafiosa; la difesa deve allegare elementi concreti per disarticolarla (es. prova di dissociazione stabile).
  • Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura è un criterio rilevante ma va valutato in relazione alla gravità e alla perdurante natura della condotta: maggiore è il tempo, più rilevante diventa il parametro della gravità per mantenere la custodia.
  • La mera differente sorte di coimputati non obbliga il giudice a disapplicare la misura per un altro imputato; serve indicazione di elementi specifici e concreti che giustifichino il trattamento diverso.
  • La regolarità del comportamento durante la detenzione non costituisce di per sé elemento idoneo a sopprimere o attenuare le esigenze cautelari derivanti da un'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa.
  • Proposte di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) devono essere valutate alla luce della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria quando sussistono esigenze cautelari: senza elementi nuovi e concreti esse possono risultare inadeguate.
  • In sede di motivazione il giudice deve, se le ragioni di esclusione sono state allegatamente prospettate o risultano dagli atti, indicare le ragioni per le quali esse non sono ritenute sussistenti; tuttavia non è richiesto un'onere di prova positivo sulla permanenza del periculum oltre quanto stabilito dalla presunzione.

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