Cassazione Penale, Sentenza n. 1828/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ingrasciotta impugna la sentenza di appello che lo aveva assolto per le lesioni ma confermato la condanna per minaccia (art. 612 c.p.). L'impugnazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse proposto appello anche rispetto al reato di minaccia e, comunque, era stata contestata l'attendibilità dei testi e l'esistenza della prova per entrambi i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato di minaccia (commesso il 19/07/2012) è estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 19/01/2020, sette anni e sei mesi). Ha rilevato anche che la pena inflitta (400 euro di multa) era illegale alla luce della data del fatto e della riforma sanzionatoria del 2013. Quanto agli effetti civili relativi al capo per la minaccia, la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, stante errori motivazionali della Corte d'appello (in particolare la contraddittorietà del confermare la condanna per minaccia dopo aver ritenuto inaffidabile la persona offesa in relazione alle lesioni). La Corte ha inoltre osservato che non sussistono i presupposti per pronunciarsi con proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non emerge dagli atti l'assoluta incontestabilità dell'insussistenza del fatto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di minaccia; la Corte valuta la data del fatto (19/07/2012) rispetto alla successiva riforma sanzionatoria del 2013 per il calcolo della pena e della prescrizione
d.l. 14 agosto 2013, n. 93 conv. in L. 15 ottobre 2013, n. 119
Riferimento alla riforma dell'assetto sanzionatorio del reato di minaccia; la sentenza rileva che la pena inflitta era illegale perché il fatto è anteriore alla riforma
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevista la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto; la Corte afferma che tale condizione non ricorre nel caso di specie
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza citata per spiegare i limiti dell'applicazione dell'art. 129, comma 2: la non contestabilità dell'insussistenza del fatto richiede elementi dagli atti che escludano qualsiasi necessità di accertamento
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'onere di specificità dei motivi d'appello è proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e dei fatti su cui si fonda la decisione impugnata; utilizzato per valutare se l'appello copriva anche il capo relativo alla minaccia
Massime di principio
- Se la condotta è anteriore a una riforma sanzionatoria, occorre applicare la disciplina e la misura della pena vigenti al tempo del fatto per verificare la legittimità della pena e il calcolo della prescrizione
- Quando la sentenza di merito contiene errori motivazionali o contraddizioni (es. discredita la persona offesa per un reato e tuttavia conferma la condanna per un altro basato sulle medesime dichiarazioni), il giudice di legittimità può disporre il rinvio per un nuovo esame in ordine agli effetti civili o penali
- La prescrizione estingue il reato e può determinare l'annullamento della sentenza agli effetti penali; tuttavia il giudice può pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art.129(2) solo se l'insussistenza del fatto è assolutamente evidente dagli atti
- In appello l'onere di specificità dei motivi è proporzionale alla specificità della decisione impugnata: se la sentenza di primo grado non si è soffermata dettagliatamente su un punto, un gravame articolato in termini generali può comunque essere ritenuto idoneo a comprendere quel capo
- Quando la condanna penale è annullata per estinzione del reato, gli aspetti civili collegati (risarcimenti) possono essere rimessi al giudice civile competente per valore, con conseguente separazione tra effetti penali e civili
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle possibili cause di sospensione; in assenza di sospensioni la decorrenza e la durata devono essere calcolate rispetto alla data del fatto e alle norme vigenti all'epoca
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