Cassazione Penale, Ordinanza n. 05488/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la condanna di primo grado per il reato contestato. Ha inoltre condannato ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Genova, relativa al reato contestato al capo B) di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis c.p. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria; (2) violazione degli artt. 110, 56 e 624-bis c.p. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la censura non era stata dedotta nel precedente grado di giudizio e quindi non è proponibile in cassazione. Quanto al secondo, la doglianza viene qualificata come mera contestazione di fatto e come riproposizione di questioni già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché ridotta a mere doglianze di fatto e già esaminata dai giudici di merito
richiamato in relazione al tentativo; la doglianza è stata ritenuta non ammissibile in sede di legittimità perché sostanzialmente fattuale e riproduttiva di questioni già decise
norma incriminatrice oggetto della contestazione al capo B), confermata nei precedenti gradi di giudizio
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che introducano per la prima volta questioni non dedotte nei gradi di merito, quando non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o del merito, né per riproporre doglianze già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente congrua dal giudice territoriale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
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