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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39676/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto l'archiviazione in un procedimento Mod. 44; il GIP con ordinanza del 29/04/2022 ha rigettato la richiesta di archiviazione, ha disposto l'iscrizione di Petagna nel registro degli indagati e ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 677 c.p. Il P.M. ha impugnato sostenendo che il GIP ha ecceduto i propri poteri (violazione dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5), avendo ordinato l'imputazione coatta nei confronti di una persona non sottoposta a indagini e non destinataria dell'avviso previsto dall'art. 409 c.p.p., violando così il diritto di difesa e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 4319/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio di diritto di Sez. U. n. 4319/2013 secondo cui è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata (o per reati diversi da quelli per cui il P.M. aveva chiesto l'archiviazione); il GIP deve limitarsi, in tali ipotesi, ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen. (commi 4 e 5)

    Regola la procedura relativa alla richiesta di archiviazione e alla trattazione camerale; la Corte richiama che la mancata notifica della richiesta di archiviazione impedisce la partecipazione alla camera di consiglio e rileva limitazioni al potere del GIP quando la persona non è stata destinataria dell'avviso.

  • art. 677 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata nella specie (reato per cui il GIP ha ordinato l'imputazione coatta). La sentenza non discute il merito della fattispecie penale ma l'abuso procedurale nel disporre l'imputazione coatta.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Indicato dalla Corte quale registro nel quale il GIP può limitarsi a disporre l'iscrizione quando ritiene non possibile l'archiviazione: il GIP non può invece formulare imputazione coatta per persone non indagate.

  • Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014 (P.M. in proc. L. e altro), Rv. 257786

    Giurisprudenza consolidata richiamata: è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione; il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro.

  • Sez. 4, n. 13217 del 10/10/2018, dep. 2019 (Manna), Rv. 274907

    Conferma il principio che il potere del GIP, in sede di trattazione della richiesta di archiviazione, non comprende la formulazione di imputazione coatta oltre i limiti della richiesta del P.M.; il GIP può disporre solo l'iscrizione nel registro.

Massime di principio

  • Il GIP, in sede di esame di una richiesta di archiviazione, non può emettere un ordine di formulazione dell'imputazione coatta nei confronti di una persona che non risulta indagata: tale ordine è considerato atto abnorme.
  • Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione, il GIP può rigettare la richiesta e disporre approfondimenti o l'iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), ma non può sostituirsi al P.M. formulando imputazioni coatte per fatti o persone non compresi nella richiesta.
  • La mancata notifica dell'avviso relativo alla richiesta di archiviazione (art. 409 c.p.p.) comporta la violazione del diritto di difesa e può rendere illegittimo qualsiasi provvedimento che pregiudichi la posizione del soggetto non convocato alla camera di consiglio.
  • Rimedi: quando il GIP eccede i poteri ordinando imputazioni coatte in queste ipotesi, la Cassazione annulla senza rinvio la parte abusiva e rinvia gli atti al Procuratore per i provvedimenti di competenza.
  • Prassi consigliata per il P.M.: curare la corretta notifica della richiesta di archiviazione e, se necessario, richiedere al GIP specifiche misure investigative; per il GIP: limitarsi ai poteri previsti e, in presenza di dubbi, disporre iscrizione o indagini integrative anziché formulare imputazioni coatte.

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