Cassazione Penale, Ordinanza n. 31102/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza, in difetto dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e il secondo motivo manifestamente infondato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato e recidiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p., ma la censura non indicava gli elementi specifici posti a base dell'assunto e risultava generica. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse sproporzionata; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata dava conto delle concrete connotazioni fattuali e personali rilevanti ai fini della dosimetria, e perché una motivazione particolarmente intensa è richiesta solo quando la pena si discosta sensibilmente dal minimo edittale.
Norme richiamate
richiamato come norma concorrente nella contestazione, in tema di recidiva
richiamato come norma concorrente nella contestazione, per il tentativo
richiamato come norma incriminatrice del furto
richiamato come circostanza aggravante del furto contestato
invocato nel ricorso quale attenuante del danno di speciale tenuità, non riconosciuta
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti è generico
gli elementi ivi indicati sono impliciti nel criterio di adeguatezza della pena quando questa è inferiore alla media edittale
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la censura è inammissibile quando, a fronte di una motivazione non illogica della sentenza impugnata, non indica in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.
- La doglianza sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere meramente assertiva; occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e spiegare perché essa sarebbe erronea o illogica.
- In tema di dosimetria della pena, quando la sanzione è contenuta al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione che richiami il criterio di adeguatezza e le concrete circostanze del fatto e della persona, senza necessità di una motivazione rafforzata.
- La motivazione rafforzata sulla pena è richiesta solo se il trattamento sanzionatorio si discosta in modo significativo dal minimo edittale.
Come è indicizzato
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