Parere n. 264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di Verona ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. K10/C/304465 del 10 novembre 2011 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del 10 novembre 2011 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha rigettato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della medesima legge. Il ricorso era fondato su due motivi: mancata comunicazione del preavviso di rigetto e difetto di motivazione, unitamente a difetto di istruttoria. Il diniego era motivato dal riferimento a due sentenze penali del Tribunale di Verona, che la ricorrente assumeva erroneamente riferite a un’unica condotta penalmente rilevante. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’orientamento più recente e prevalente, in materia di acquisizione della cittadinanza per iuris communicatio il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che degrada a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego impugnato era fondato su una diversa causa ostativa, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono stati fatti salvi, con gli adattamenti necessari, gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia relativa al diniego della cittadinanza, quando non riguardi l’esercizio del potere discrezionale fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, attiene a un diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Traslatio iudicii
Alla controversia si applica, con gli adattamenti imposti dalla natura del ricorso straordinario, l’art. 11, comma 2, c.p.a. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base della domanda di acquisizione della cittadinanza italiana per iuris communicatio.
art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 91/1992
È stata indicata dall’amministrazione come fondamento del diniego della concessione della cittadinanza.
art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Costituisce l’unica causa preclusiva rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, con conseguente degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo e devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 2, legge n. 91/1992
La disposizione, che prevedeva una preclusione all’emanazione del decreto di rigetto dopo il decorso di due anni dalla domanda, è stata abrogata dall’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018.
È applicabile, con gli opportuni adattamenti al ricorso straordinario, per conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 14 decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018
Ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992.
Massime di principio
- In materia di acquisizione della cittadinanza italiana per iuris communicatio, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, salvo che il diniego sia fondato sull’esercizio del potere discrezionale relativo alla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su una causa diversa dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
- In caso di erronea proposizione del ricorso straordinario davanti a una controversia devoluta al giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina nigeriana contro la Prefettura di Verona e il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 10 novembre 2011, con cui era stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego era stato adottato richiamando l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992 e due sentenze penali del Tribunale di Verona. La ricorrente sosteneva che le due condanne fossero state erroneamente riferite a un’unica condotta penalmente rilevante.
Il ricorso era articolato in due motivi principali:
- mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
- difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Il Ministero dell’interno ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. Il Consiglio di Stato ha inoltre dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, alla quale era stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, senza che risultassero memorie depositate.
Quadro normativo e giurisprudenziale
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’orientamento più recente e prevalente della giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione in materia di cittadinanza acquisita per iuris communicatio.
La regola individuata è che il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo all’acquisizione della cittadinanza. Tale posizione si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
Sono stati richiamati, tra gli altri, TAR Lazio, sez. V-bis, 15 marzo 2024, n. 5258; Consiglio di Stato, sez. III, 19 agosto 2022, n. 7324; Cass., Sezioni unite, 7 luglio 1993, n. 7441, 27 gennaio 1995, n. 1000, e 21 ottobre 2021, n. 29297. La Sezione ha inoltre ricordato i propri pareri n. 512 del 23 marzo 2023, n. 405 del 28 aprile 2025, n. 1458/2025 e n. 1388/2025, dichiarando superato il precedente orientamento contrario espresso nel parere n. 1387 del 5 agosto 2020.
Valutazione sulla giurisdizione
Secondo il Consiglio di Stato, l’unica causa ostativa alla concessione della cittadinanza rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, con rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione, è quella concernente i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso concreto, il diniego non era stato adottato per tale ragione, ma sulla base di una diversa causa ostativa. La controversia riguardava pertanto una posizione di diritto soggettivo e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che il ricorso straordinario, quale rimedio giustiziale affidato al Consiglio di Stato in sede consultiva, non poteva essere esaminato nel merito dal giudice amministrativo.
Decisione e traslatio iudicii
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario applicando, con gli adattamenti imposti dalla natura del ricorso straordinario, l’art. 11, comma 2, c.p.a. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se la controversia viene riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Conclusione
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esame dei motivi relativi al preavviso di rigetto, alla motivazione e all’istruttoria. La ricorrente conserva la facoltà di adire il giudice ordinario nei termini e alle condizioni indicati nella motivazione.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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