Cassazione Penale, Sentenza n. 23630/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame della misura cautelare personale (custodia) adottata nei confronti del ricorrente, gravemente indiziato di partecipazione, quale esecutore materiale, all'omicidio di Angelo Corigliano e di reati satelliti, tutti aggravati ex art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce: vizio di attribuzione del ruolo concorsuale (contestando l'uso e la valutazione delle intercettazioni tra Domenico Polito e Michele Galati), erronea valorizzazione di alcuni elementi indiziari rispetto alle dichiarazioni della collaborante Verman (ritenute discordanti), criticità relative a contatti telefonici e movimenti di celle che, a suo dire, non confermerebbero la presenza fuori dal Comune o il ruolo di vedetta/attore; confusione sull'identificazione collegata al soprannome "Mimmo da Canigghia"; contestazione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e della sussistenza corrente delle esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso e della detenzione per altra causa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e non contraddittoria la motivazione del Tribunale che ha dato rilievo probatorio alle intercettazioni (2018) nelle quali Polito ripercorre la dinamica dell'omicidio e individua esecutori e collaboratori (tra cui il ricorrente e Giuseppe Mazzitelli), confermandone il coinvolgimento; ha altresì ritenuto recessive le dichiarazioni della collaborante Verman, già valutate inattendibili in altro giudizio. Le censure del ricorrente sono state considerate letture alternative dei fatti non sindacabili in sede di legittimità. Quanto all'aggravante ex art. 416-bis, la Corte ha ritenuto priva di interesse la sua impugnazione in questa fase in ragione dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Confermata la sussistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000; pronunce rese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante di tipo mafioso è stata ritenuta prospettata rispetto ai fatti contestati; il procedimento ha considerato la gravità indiziaria inquadrandola alla luce di tale aggravante
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la presunzione prevista da tale norma, ritenendola operativa in questa fase e tale da rendere priva di interesse la contestazione dell'aggravante ai fini della misura cautelare
La sentenza ha disposto le pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso facendo ricorso alla norma che disciplina gli effetti e le decisioni in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, le intercettazioni ritenute genuine e coerenti tra loro possono costituire elemento decisivo per la conferma della gravità indiziaria anche se vi sono dichiarazioni contraddittorie di collaboratori di giustizia; divergenze fattuali possono essere affrontate come alternative non decisive in sede di legittimità
- Le dichiarazioni di collaboratori possono essere declassate nella ponderazione probatoria se già ritenute inattendibili in altri procedimenti; la loro contraddittorietà non annulla automaticamente altri mezzi di prova
- L'incertezza sul ruolo esatto (es. chi ha sparato vs. chi era alla guida/vedetta) non necessariamente impedisce l'applicazione di una misura cautelare se emerge comunque un coinvolgimento immediato nell'esecuzione del reato
- La contestazione dell'applicabilità di un'aggravante (es. art. 416-bis) può risultare priva di interesse in sede di riesame della misura cautelare quando, per legge o giurisprudenza, opera una presunzione che rende ininfluente tale censura ai fini della misura
- Il tempo trascorso dall'evento e la detenzione per altra causa non eliminano automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari, specie in contesti di criminalità organizzata dove il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio può essere ritenuto attuale
- Critiche basate su letture alternative dei dati telefonici o di cella sono spesso valutate come impugnazioni in fatto che la Corte di legittimità non sindaca se non emergono vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione
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