Cassazione Penale, Sentenza n. 11959/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia per violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 164, ultimo comma, c.p.). Lamentava che, nonostante nelle conclusioni scritte fosse stata sollecitata la revoca della sospensione condizionale della pena e nonostante fosse agli atti il certificato del casellario giudiziale aggiornato che riportava una precedente condanna (Tribunale di Milano: anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 1.000 di multa), la Corte d'appello aveva confermato la sospensione condizionale senza valutare la sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 164 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia affinché valuti la presenza della causa ostativa risultante dal certificato del casellario e, se del caso, eserciti il potere di revoca del beneficio. Il resto della decisione di merito (accertamento della responsabilità per furto aggravato e sanzione principale) è rimasto oggetto del rinvio limitato al trattamento della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di furto aggravato; nel caso ha costituito il titolo di responsabilità penale per cui l'imputato è stato condannato
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che, se la causa ostativa era documentale e presente negli atti (certificato del casellario), il giudice della cognizione è tenuto a valutarla e a non concedere il beneficio; l'omissione è vizio di legge che legittima l'annullamento limitato alla sospensione
comma 1-bis introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revoca della sospensione condizionale quando emergano condizioni ostative; la Corte interpreta tale potere come limitato ai casi in cui la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione
terzo comma, art. 168 cod. pen.
Riferimento normativo richiamato in relazione al potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione quando ricorrono le condizioni previste; usato per chiarire i limiti del potere esecutivo rispetto a quello della cognizione
Massime di principio
- Se nel fascicolo di merito è presente un documento (es. certificato del casellario) che evidenzia una precedente condanna ostativa ai sensi dell'art. 164 c.p., il giudice della cognizione (di primo o secondo grado) è tenuto a valutare la questione e, se ricorre l'ostatività, a non concedere o a revocare la sospensione condizionale; l'omissione può essere annullata in Cassazione limitatamente al beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale soltanto quando la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio; se la causa era nota e non valutata, l'intervento in sede esecutiva è ingiustificato.
- La mancata sollecitazione del pubblico ministero in appello non esclude l'obbligo del giudice d'appello di considerare cause ostative documentalmente presenti: se il documento era negli atti e il giudice non lo ha valutato, la omissione è censurabile.
- Per evitare annullamenti o rinvii, i giudici di merito devono esplicitamente indicare nel dispositivo o nella motivazione di aver valutato i certificati del casellario e le eventuali cause ostative alla sospensione; chi presta accertamenti deve documentare e motivare la decisione.
- Per la difesa: è strategico far annotare e contestare puntualmente ogni certificato o precedente e richiedere che la sua incidenza sulla concessione di benefici sia valutata e motivata in sentenza, onde evitare successivi effetti preclusivi o revoche.
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