Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11572/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale del 14/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP dell'11/07/2022, con cui era stata sequestrata la somma di €41.855,00 trovata nell'abitazione del padre (nel comodino della camera da letto). Deduceva: 1) insufficiente motivazione circa l'ammissibilità del riesame, avendo reclamato la proprietà del denaro; 2) erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309/1990 e carenza di motivazione circa la pertinenza della somma al reato; 3) errata applicazione dell'art. 73 DPR 309/1990 e carenza di motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere proposto al di fuori dei casi consentiti. Ha richiamato il principio per cui il terzo che rivendica esclusiva titolarità può chiedere il riesame ex art. 322 c.p.p., ma non può in tale sede mettere in discussione la sussistenza indiziaria del reato né il periculum in mora. Quanto alla presunta omissione di esame di elementi decisivi, la Corte ha ricordato l'onere del ricorrente di allegare gli elementi indiziari dirimenti, provare che sono negli atti o acquisiti in udienza e spiegare la loro decisività; il ricorrente non ha assolto a tali oneri. Sulla valutazione del Tribunale del riesame la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione: il Tribunale ha ritenuto poco credibile l'ipotesi della donazione anticipata per matrimonio (donazioni normalmente fatte il giorno dell'evento), ha rilevato incongruenze con le dichiarazioni rese, la prima dichiarazione del padre e il luogo del rinvenimento (camera del padre). Per queste ragioni la decisione è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Consente al terzo che rivendica la titolarità di beni sequestrati di proporre richiesta di riesame; tuttavia il giudizio di riesame del terzo è limitato e non consente di contestare la sussistenza indiziaria del reato né il periculum in mora

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale relativa alle fattispecie di reati in materia di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che la pertinenza della somma al reato fosse valutabile alla luce degli indizi raccolti (luogo del rinvenimento, dichiarazioni, incongruenze), senza che il terzo potesse rimettere in dubbio la sussistenza degli indizi nel riesame

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Strumento per la censura in Cassazione della motivazione per omesso esame di punti decisivi; la Corte ha richiamato che tali censure, se prospettate, richiedono che il ricorrente indichi e alleghi gli elementi decisivi oggetto di omesso esame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità, anche quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente; la Corte ha fissato il versamento in misura equitativa (€3.000,00)

Massime di principio

  • Un terzo che rivendichi la proprietà di beni sequestrati può proporre riesame ex art. 322 c.p.p., ma la sua azione è limitata: non può mettere in discussione la sussistenza indiziaria del reato né il periculum in mora nel giudizio di riesame
  • Se si contesta l'omesso esame di elementi decisivi occorre allegare al ricorso quegli elementi e dimostrare che sono negli atti del riesame o che sono stati acquisiti in udienza, oltre a spiegare perché sono decisivi alla luce della cognizione limitata del giudice del riesame
  • La valutazione sulla pertinenza del denaro sequestrato sarà ancorata agli elementi di fatto (luogo del rinvenimento, dichiarazioni rese, coerenza delle versioni, circostanze concrete); ragionevolezza e adeguata motivazione del giudice del riesame sono sufficienti per respingere la richiesta del terzo se emergono indizi contrari alla sua versione
  • La mancata osservanza degli oneri formali e probatori del ricorrente può condurre a inammissibilità e a condanna per spese e ammende; pertanto i terzi devono curare la completezza dell'impugnazione e l'allegazione delle prove

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.