Cassazione Civile, Ordinanza n. 40680/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale, all'esito della controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., il giudice dell'esecuzione aveva adottato un piano di riparto che escludeva la procedura fallimentare dalla distribuzione del ricavato. Il tribunale ha poi accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal fallimento, annullando l'ordinanza distributiva e condannando i creditori che avevano ricevuto somme alla restituzione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che la controversia distributiva fosse già stata definita da una precedente ordinanza del 17 giugno 2015 non impugnata nei termini, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; (2) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., perché l'opposizione sarebbe stata proposta al giudice ordinario e depositata oltre il termine, con nullità dell'atto per difformità dal modello legale; (3) violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., assumendo che la procedura fallimentare non avesse prodotto un titolo esecutivo in forma autentica notificato e quindi non potesse partecipare al riparto; (4) violazione degli artt. 596 e 566 c.p.c., sostenendo che al momento dell'udienza sul progetto di distribuzione il fallimento non fosse munito di titolo esecutivo e che, pertanto, l'intervento dovesse considerarsi tardivo, con perdita del diritto di prelazione sul ricavato ipotecario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il provvedimento del 17 giugno 2015 avesse deciso la controversia distributiva, qualificandolo come mera sospensione funzionale in attesa dell'esito del giudizio sul credito; ha poi ritenuto sanata, o comunque non imputabile alla parte, la modalità non conforme di proposizione dell'opposizione, poiché il fascicolo informatico dell'esecuzione non era più disponibile e la cancelleria avrebbe dovuto inserire l'atto nel fascicolo esecutivo; infine ha confermato che la procedura fallimentare, titolare di prelazione risultante da pubblici registri, era legittimata a intervenire nell'esecuzione ex art. 499 c.p.c. e a partecipare al riparto, con eventuale accantonamento nelle more dell'accertamento del credito, senza che la mancanza iniziale di un titolo definitivo impedisse la partecipazione tempestiva. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente, in solido con ADER quale interveniente adesivo, è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la controversia distributiva è impugnabile solo rispetto alla statuizione che risolve effettivamente il contrasto tra creditori, non rispetto a un provvedimento meramente funzionale o sospensivo.
l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nei termini e secondo il modello legale, ma la nullità della forma è sanata se l'atto perviene nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione; se il mancato inserimento nel fascicolo non dipende dalla parte, gli effetti decorrono dal deposito presso l'ufficio giudiziario.
richiamato in relazione al regime dell'opposizione agli atti esecutivi e alla sua proposizione dinanzi al giudice competente.
invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di un valido titolo esecutivo, ma la Corte non ha accolto tale tesi.
invocato dal ricorrente in tema di forma del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza rispetto al diritto della procedura fallimentare di intervenire e ottenere accantonamento.
richiamato per la disciplina della distribuzione del ricavato, ma non idoneo a escludere la partecipazione del creditore prelatizio intervenuto.
la tardività dell'intervento non è ravvisabile quando il creditore era già legittimato a intervenire per prelazione risultante da pubblici registri e il titolo giudiziale non definitivo comporta solo accantonamento.
il creditore con prelazione risultante da pubblici registri è legittimato a intervenire nell'esecuzione; se il titolo non è definitivo, il suo diritto a partecipare al riparto permane, con accantonamento sino all'esito del giudizio di merito.
in combinato con l'art. 499 c.p.c., giustifica l'accantonamento delle somme in attesa della definizione del giudizio sul credito.
le spese sono poste a carico solidale del ricorrente e dell'ADER interveniente adesivo, che ha aderito al ricorso senza contrastarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, l'opposizione agli atti esecutivi deve avere ad oggetto il provvedimento che decide realmente la controversia distributiva; un atto meramente sospensivo o interlocutorio non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione della decisione finale.
- La nullità derivante da una non corretta iscrizione del ricorso in sede esecutiva è sanata quando l'atto giunge comunque nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione; se il ritardo o l'erroneo inserimento dipendono dalla cancelleria e non dalla parte, gli effetti del deposito non vengono meno.
- Il creditore munito di prelazione risultante da pubblici registri è legittimato a intervenire nell'esecuzione forzata anche se il suo titolo giudiziale non è ancora definitivo; in tal caso non perde il diritto a partecipare alla distribuzione, ma le somme possono essere accantonate fino alla definizione del giudizio sul credito.
- La tardività dell'intervento non può essere affermata in modo automatico per la sola mancanza, al momento del riparto, di un titolo esecutivo definitivo, quando la legittimazione all'intervento discende da una causa di prelazione già opponibile ai terzi.
- Nella valutazione delle opposizioni distributive occorre distinguere tra esistenza del titolo legittimante l'intervento e modalità di soddisfazione del credito: la seconda può essere sospesa o accantonata, senza che ciò elimini il diritto di partecipazione al riparto.
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