Cassazione Penale, Ordinanza n. 05174/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi destinatario di una riduzione di pena in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti e aveva ritenuto applicabile la recidiva. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse mancante o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla recidiva, osservando che la Corte d'appello aveva motivato richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato, la sua allarmante pericolosità e l'inidoneità della precedente restrizione a dissuaderlo dal commettere ulteriori reati. La motivazione è stata ritenuta conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: il giudice deve verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto e una maggiore capacità delinquenziale, potendo tale verifica risultare anche da motivazione succinta o implicitamente dal complesso della sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta materiale contestata oltre al riferimento alla fattispecie in materia di stupefacenti.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la verifica dell'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice deve verificare se la pregressa attività delittuosa sia indice di una perdurante inclinazione a delinquere e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva può essere anche sintetica o ricavabile implicitamente dal complesso della decisione, purché emerga che il giudice abbia valutato la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell'autore.
- La recidiva è adeguatamente motivata quando la nuova condotta venga considerata espressione di una maggiore capacità delinquenziale, desumibile anche dai precedenti penali e dalla complessiva personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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