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Sentenza

Sentenza n. 10360/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento (ric.) - dell’elenco di candidati ammessi alle prove scritte del concorso interno per dirigenti bandito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 20 settembre -OMISSIS-, comunicato con e-mail del 18 ottobre -OMISSIS-, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; - della delibera del 20.9.-OMISSIS- di pubblicazione del bando di concorso, nonché del bando di concorso stesso, agli artt. 4 e 5, nella parte in cui subordina l’ammissione dei candidati alle prove scritte al superamento di 18 pt. in sede di valutazione preliminare dei titoli; - nonché, ove occorrer possa, del messaggio di posta elettronica inviato dall’Autorità al ricorrente in data 18.10.-OMISSIS- con cui è stato trasmesso l’elenco dei candidati ammessi al successivo svolgimento del Concorso; - dell’elenco dei candidati, di estremi e dati ignoti; (mm.aa.) - della scheda di valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 3 novembre -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce al medesimo il voto complessivo di 7, inferiore al punteggio minimo di 9 pt.; - dell’elenco dei n. 15 candidati che hanno superato le prove scritta e che sono stati ammessi alla prova orale del 5.12.-OMISSIS-, nella parte in cui esclude il ricorrente; - della graduatoria definitiva del concorso approvata dalla commissione esaminatrice in data 5.12.-OMISSIS-; - degli atti di nomina dei candidati inseriti nell’elenco dei vincitori nonché dei contratti di conferimento della qualifica, ove sussistenti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, presupponente o comunque connesso, ivi compresi i verbali della commissione;

Giustizia amministrativa202212591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso interno per dirigenti, successiva valutazione negativa della prima prova scritta e atti conclusivi della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, la propria esclusione dalle prove scritte del concorso interno per l’accesso alla qualifica dirigenziale, determinata dal conseguimento di 16,75 punti nella valutazione preliminare dei titoli, a fronte della soglia minima di 18 punti prevista dal bando. Ha dedotto la violazione dell’art. 35 del testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale dell’Autorità, dell’art. 4 del bando e dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che non fosse legittimo subordinare l’ammissione alle prove scritte al superamento di una soglia riferita ai titoli e che tale previsione violasse la par condicio e risultasse irragionevole. In subordine, ha contestato la valutazione dei propri titoli, rivendicando ulteriori punteggi per titoli post-laurea e accademici, per l’esperienza maturata presso l’ufficio di segreteria dell’Autorità e per la conduzione di procedimenti di particolare rilievo. Dopo essere stato ammesso con riserva alle prove scritte, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il punteggio di 7 riportato nella prima prova scritta, inferiore alla soglia minima di 9. Ha sostenuto che la commissione avrebbe dovuto predisporre tracce riguardanti unitariamente le materie organizzative e quelle di gestione delle risorse, mentre avrebbe distinto le due aree e sottoposto ai candidati tracce non comprensive di entrambe; ha inoltre dedotto l’erroneità, l’irragionevolezza e il difetto di istruttoria della valutazione, chiedendo il riconoscimento di ulteriori punti.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In via preliminare ha rilevato che il decesso del ricorrente, documentato dall’amministrazione, non comportava l’interruzione del processo, poiché l’evento interruttivo non era stato dichiarato dal difensore della parte deceduta; ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall’eventuale sopravvenuta carenza di interesse, stante l’infondatezza delle censure. Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso che l’art. 6 del bando imponesse alla commissione di formulare tracce necessariamente unitarie sulle materie organizzative e di gestione delle risorse. La disposizione si limitava a indicare tali ambiti e la finalità di accertare le capacità organizzative e manageriali, lasciando alla commissione un margine di discrezionalità nella predisposizione delle prove. La scelta di elaborare tre tracce per ciascuna materia e di sottoporre ai candidati tracce selezionate nell’ambito di tali gruppi è stata ritenuta coerente con il bando e non manifestamente irragionevole, anche considerando che la prova orale avrebbe riguardato le materie delle prove scritte e le attività istituzionali dell’Autorità, consentendo una valutazione complessiva dell’idoneità dirigenziale. È stata inoltre respinta la censura relativa al punteggio di 7 nella prova scritta. Il giudice ha richiamato i limiti del sindacato sulle valutazioni delle commissioni d’esame, espressione di discrezionalità tecnica, ammissibile soltanto in presenza di evidenti errori di fatto o di giudizio, manifesto travisamento, illogicità o irragionevolezza. La mera autovalutazione dell’elaborato e la richiesta di una diversa attribuzione del punteggio non erano sufficienti a dimostrare tali vizi. Una volta ritenute infondate le censure sulla prova scritta, il TAR ha dichiarato assorbiti per difetto di interesse i motivi riguardanti il punteggio attribuito ai titoli, poiché l’eventuale annullamento di tale valutazione non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio, essendo comunque insufficiente il punteggio della prova scritta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 del Testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale AGCM

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la previsione della soglia di sbarramento relativa alla valutazione dei titoli; il giudice ha assorbito la relativa censura per difetto di interesse, dopo aver ritenuto infondate le contestazioni sulla prova scritta.

  • art. 4 del bando di concorso

    La disposizione del bando prevedeva la soglia minima di 18 punti nella valutazione dei titoli per l’ammissione alle prove scritte; le censure relative a tale previsione e all’attribuzione del punteggio dei titoli sono state assorbite per difetto di interesse.

  • art. 6 del bando di concorso

    materie organizzative e di gestione delle risorse, anche con riferimento alla particolare organizzazione dell’Autorità

    La disposizione non imponeva la formulazione di tracce necessariamente unitarie sulle due materie, lasciando alla commissione un margine di discrezionalità nella predisposizione delle prove.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della soglia di sbarramento riferita ai titoli, ma la relativa questione è stata assorbita per difetto di interesse.

  • art. 43 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale della proposizione dei motivi aggiunti avverso la valutazione della prova scritta.

  • art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.

    In caso di decesso della parte, l’evento interruttivo deve essere dichiarato dal difensore della parte stessa; la produzione del certificato di morte da parte dell’amministrazione non determina autonomamente l’interruzione del processo.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La disposizione consente l’applicazione, nel processo amministrativo, della disciplina dell’interruzione prevista dall’art. 300 c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la predisposizione delle tracce e la scelta delle modalità concrete di articolazione delle prove rientrano nella discrezionalità della commissione, purché rispettino il contenuto e le finalità stabilite dal bando e non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • Quando il bando prevede una prova riferita a più ambiti tematici, non è necessariamente illegittimo predisporre tracce distinte per ciascun ambito, se la disciplina concorsuale non impone una trattazione congiunta e la valutazione complessiva delle competenze è assicurata dall’insieme delle prove, compresa la prova orale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato alla verifica di evidenti errori di fatto o di giudizio, manifesto travisamento, illogicità o irragionevolezza; non può tradursi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • La mera autovalutazione dell’elaborato da parte del candidato e la richiesta di una diversa attribuzione del punteggio non dimostrano, di per sé, l’illegittimità della valutazione concorsuale in assenza dell’indicazione di puntuali profili di manifesta illogicità o travisamento.
  • Quando l’esito negativo di una prova successiva impedisce comunque al candidato di conseguire un’utilità concreta, le censure relative alla precedente valutazione dei titoli sono assorbite per difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultima non procurerebbe alcun vantaggio pratico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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