Ordinanza n. 9647/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 17 settembre 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 15 luglio 2020,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 17 settembre 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata il 15 luglio 2020. Il giudizio di annullamento era già stato definito con sentenza del 4 marzo 2026, n. 4095. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la successiva istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rilevato che l'istanza di liquidazione non era corredata dalla documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali richieste per il patrocinio, con riferimento al periodo fino alla definizione del processo.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio prima di decidere sull'istanza di liquidazione della parcella. Il ricorrente deve depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da documento d'identità valido, nonché le eventuali dichiarazioni dei redditi o un'autodichiarazione, attestante che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare è rimasto entro i limiti previsti dalla legge. Il Tribunale ha precisato che, poiché il processo è iniziato nel 2025 e si è concluso il 4 marzo 2026, devono essere documentate le condizioni reddituali relative all'anno 2025; i redditi relativi al 2024 erano stati correttamente indicati nella domanda originaria di ammissione. La decisione sulla liquidazione del compenso è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026. L'ordinanza non decide la domanda principale di annullamento, già definita dalla sentenza richiamata, né liquida il compenso.
Norme richiamate
Il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comprende, per il richiedente e per i componenti della famiglia, i redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito; il Tribunale richiede la verifica del rispetto dei limiti applicabili.
l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione
Il richiedente deve attestare la sussistenza dei requisiti reddituali e comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo; nel caso concreto la verifica deve estendersi all'anno 2025.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Prima di deliberare sulla liquidazione del compenso al difensore, il giudice deve accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, restando fermi i successivi controlli delle autorità competenti.
art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
La verifica della permanenza delle condizioni reddituali si collega al periodo fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso.
artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione richiesta dal Tribunale deve essere resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.
Massime di principio
- Prima di procedere alla liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione, senza pregiudizio per i successivi controlli delle autorità competenti.
- Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti reddituali, quando il processo iniziato in un determinato anno si conclude nell'anno successivo, devono essere considerati i redditi dell'anno di avvio del processo, quale anno precedente alla proposizione del ricorso, nonché le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente alla definizione del giudizio, fino all'anno in cui è adottata la decisione conclusiva.
- Il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando all'interessato un termine per depositare dichiarazione sostitutiva, documento d'identità e documentazione fiscale necessari a comprovare il mantenimento dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →