Cassazione Penale, Ordinanza n. 25235/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è stato respinto perché fondato su una tesi giuridica incompatibile con il principio consolidato sulla truffa e sulla non necessaria coincidenza tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato, deduceva un solo motivo: secondo la difesa, nel delitto di truffa la querela sarebbe proponibile soltanto da chi abbia subito il depauperamento patrimoniale e non anche da chi abbia soltanto subito il raggiro o l'induzione in errore. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui per la configurabilità della truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, purché sussista il nesso causale tra induzione in errore, profitto e danno.
Norme richiamate
Per il delitto di truffa non è richiesta l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale; è sufficiente il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di inammissibilità, la Corte può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di truffa non è necessaria la coincidenza tra il soggetto che viene indotto in errore e il soggetto che subisce il danno patrimoniale; rileva che l'inganno sia causalmente collegato al profitto dell'agente e al depauperamento della vittima.
- La legittimazione alla proposizione della querela e, più in generale, la rilevanza penale della condotta non dipendono dalla coincidenza soggettiva tra raggirato e danneggiato, quando l'offesa patrimoniale si realizzi attraverso una catena causale unitaria.
- È manifestamente infondata la censura che pretenda, per la truffa, un requisito di identità soggettiva tra ingannato e depauperato, poiché l'orientamento di legittimità considera sufficiente il collegamento causale tra artifici o raggiri, errore, profitto e danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →