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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25235/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è stato respinto perché fondato su una tesi giuridica incompatibile con il principio consolidato sulla truffa e sulla non necessaria coincidenza tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato, deduceva un solo motivo: secondo la difesa, nel delitto di truffa la querela sarebbe proponibile soltanto da chi abbia subito il depauperamento patrimoniale e non anche da chi abbia soltanto subito il raggiro o l'induzione in errore. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui per la configurabilità della truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, purché sussista il nesso causale tra induzione in errore, profitto e danno.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Per il delitto di truffa non è richiesta l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale; è sufficiente il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, la Corte può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di truffa non è necessaria la coincidenza tra il soggetto che viene indotto in errore e il soggetto che subisce il danno patrimoniale; rileva che l'inganno sia causalmente collegato al profitto dell'agente e al depauperamento della vittima.
  • La legittimazione alla proposizione della querela e, più in generale, la rilevanza penale della condotta non dipendono dalla coincidenza soggettiva tra raggirato e danneggiato, quando l'offesa patrimoniale si realizzi attraverso una catena causale unitaria.
  • È manifestamente infondata la censura che pretenda, per la truffa, un requisito di identità soggettiva tra ingannato e depauperato, poiché l'orientamento di legittimità considera sufficiente il collegamento causale tra artifici o raggiri, errore, profitto e danno.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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