Cassazione Penale, Sentenza n. 08760/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dall'GIP di Trapani per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624-bis, 625 nn.2 e 5, 56 c.p. Il Pubblico Ministero deduceva insufficiente motivazione dell'ordinanza di Riesame, sostenendo che non erano stati considerati elementi oggettivi (presunta condizione di "nomade" con incerta nazionalità e data di nascita, assenza di residenza stabile, mancanza di lavoro) che indicherebbero un concreto pericolo di fuga e giustificherebbero la deroga all'interrogatorio preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione del Tribunale del Riesame che aveva valutato l'assenza del pericolo di fuga: la condotta di resistenza a pubblico ufficiale era finalizzata a eludere il controllo immediato e non a una sottrazione definitiva all'esecuzione della pena; l'indagato aveva fornito un indirizzo in sede di giudizio direttissimo (contraddicendo la tesi della fissa dimora assente); le modeste condizioni economiche rendevano implausibile l'esistenza di risorse per una latitanza; non vi erano indizi concreti di una rete di protezione o di appartenenza associativa. La Cassazione ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle esigenze cautelari è precluso salvo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, e ha ritenuto che tali vizi non emergessero.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n.114)
"prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale"
Stabilisce la regola dell'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione di misure cautelari personali e delinea le eccezioni basate su esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (a: pericolo di fuga; b: inquinamento probatorio; c: reiterazione del reato) che possono giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo.
Contengono le modalita' dell'interrogatorio della persona sottoposta a indagini preliminari richiamate dall'art. 291; l'assenza di interrogatorio è ammissibile solo nelle eccezioni previste.
Ha introdotto l'art. 291, comma 1-quater, modificando la disciplina dell'interrogatorio preventivo in relazione all'applicazione delle misure cautelari.
Giurisprudenza di Cassazione (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo)
Principio secondo cui il sindacato in sede di legittimità sulle esigenze cautelari è consentito solo per violazione di specifiche norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La regola è che prima di applicare una misura cautelare personale il giudice deve interrogare l'indagato; la deroga è ammessa solo se sussiste una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- La sussistenza del pericolo di fuga deve essere motivata con elementi concreti e non con affermazioni meramente stereotipate (es. la semplice qualifica di "nomade" o l'assenza di lavoro non sono automaticamente sufficienti).
- Comportamenti di resistenza a pubblico ufficiale possono indicare pericolo di fuga solo se la motivazione mostra che erano finalizzati a una sottrazione definitiva all'esecuzione della pena; se servivano ad eludere un controllo immediato la valutazione può escludere il periculum.
- Fattori che rafforzano la tesi dell'assenza di pericolo di fuga: fornire un indirizzo concreto in sede di giudizio, condizioni economiche modeste che rendono implausibile una latitanza organizzata, mancanza di indizi di appoggi o rete associativa.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione dell'esigenza cautelare è limitato: l'annullamento è possibile solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione; pertanto una argomentazione logica del giudice del riesame difficilmente viene ribaltata.
- Per il Pubblico Ministero è necessario indicare elementi oggettivi e specifici che comprovino il pericolo di fuga, non solo profili generali o congetture.
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