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Sentenza

Sentenza n. 7537/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025; - di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.

Giustizia amministrativa202512080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per il reclutamento di 105 unità nell’Area delle elevate professionalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dal decreto ministeriale n. 56 del 7 luglio 2025, e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando deducendo, in sintesi: il contrasto con il CCNI e con l’intesa sindacale del 26 settembre 2023, per avere richiesto anche al personale interno i requisiti previsti per l’accesso dall’esterno; l’illegittimità della limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale; l’irragionevolezza della certificazione linguistica di livello B2 quale requisito di accesso e della scelta delle lingue ammesse; l’illegittimità della richiesta di titoli post-lauream come requisiti di partecipazione anziché come titoli valutabili; la disparità di trattamento per i profili EPT-01 ed EPT-02, per i quali era richiesto cumulativamente il titolo post-lauream e l’abilitazione professionale con iscrizione all’albo; l’eterogeneità e l’inconferenza delle materie previste per la prova scritta del profilo EPT-02; la mancata indicazione puntuale delle sedi di assegnazione; la mancata ripubblicazione del bando nella versione coordinata con le modifiche introdotte dal decreto n. 56/2025. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, contrasto con la disciplina contrattuale, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia e disparità di trattamento. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio la possibile genericità della censura relativa ai titoli di studio, non essendo stati indicati i titoli posseduti dai singoli ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: le modifiche al bando disposte dal decreto n. 56/2025 e la riapertura dei termini hanno fatto decorrere un nuovo termine per l’impugnazione, nel quale il ricorso è stato notificato. Nel merito, il ricorso è stato in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile e in parte improcedibile. Il primo motivo è stato respinto perché la procedura era un concorso pubblico con riserva di posti, non una selezione interna; pertanto, i requisiti previsti per l’accesso dall’esterno dovevano essere posseduti anche dai dipendenti interni. La contestazione relativa all’insufficienza delle classi di laurea è stata comunque dichiarata inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti non avevano indicato i titoli di studio posseduti, impedendo di verificare la concreta lesività della disciplina. Le ulteriori censure sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse, conseguente alla mancanza del titolo richiesto per la partecipazione, e comunque esaminate come infondate. La limitazione della partecipazione a un solo profilo è stata ritenuta non manifestamente irragionevole e riconducibile alla discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, volta ad assicurare la copertura dei posti evitando plurime idoneità. La certificazione linguistica di livello B2 è stata ritenuta legittima alla luce dell’art. 37 d.lgs. 165/2001 e della possibilità di richiedere la conoscenza di altre lingue ove opportuno; la scelta di inglese, francese, tedesco e spagnolo non è stata considerata manifestamente irragionevole. È stata ritenuta legittima anche la previsione della conoscenza linguistica come requisito di partecipazione, anziché come mero titolo valutabile, e non contraddittorio il successivo accertamento nella prova orale, trattandosi di verifica di una competenza minima distinta dalla graduazione del livello di abilità. La richiesta di un titolo post-lauream è stata ritenuta fondata sull’art. 35 d.lgs. 165/2001 per profili o livelli di alta specializzazione; i ricorrenti non avevano inoltre dimostrato l’estraneità del requisito alle posizioni da ricoprire. Nessuna disparità di trattamento è stata ravvisata per i profili EPT-01 ed EPT-02, poiché la qualifica di specialista ingegnere giustifica la richiesta dell’abilitazione professionale, cumulativamente al titolo post-lauream. La censura sulle materie della prova EPT-02 è stata dichiarata generica e infondata: la prova riguardava il complessivo settore ingegneristico civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, senza che i candidati potessero pretendere la limitazione agli ambiti di specifici uffici. La mancata indicazione analitica delle sedi non è stata ritenuta lesiva, poiché l’indicazione delle sedi centrali e periferiche soddisfa l’art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. 487/1994 ed è giustificata dalle esigenze organizzative dell’Amministrazione. Infine, la pubblicazione del decreto di rettifica nella stessa pagina della procedura è stata considerata idonea e la censura è stata ritenuta generica per mancata indicazione dello specifico pregiudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6-ter, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2025

    Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa [...] il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale [...] nell'area delle elevate professionalità

    La disposizione costituisce la base legislativa dell’autorizzazione al Ministero a bandire il concorso e ad assumere personale nell’Area delle elevate professionalità.

  • art. 37 d.lgs. 165/2001

    I bandi di concorso [...] prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere

    La norma consente di prevedere la conoscenza di altre lingue straniere quando ritenuta opportuna in relazione al profilo; il giudice ha ritenuto legittima la certificazione linguistica come requisito di partecipazione.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Le Amministrazioni possono richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca

    La norma legittima la richiesta di titoli post-lauream per specifici profili o livelli di alta specializzazione.

  • art. 3, comma 2, lett. g), d.P.R. 487/1994

    Il bando di concorso deve contenere almeno: [...] g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi

    L’indicazione delle sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo necessaria l’individuazione analitica delle singole sedi già nel bando.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti, prima della decisione, i profili di possibile inammissibilità per genericità della censura relativa ai titoli di studio.

  • art. 17, comma 1, lett. e), l. 124/2015

    Previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici

    La disposizione delegificante consente alternativamente di configurare la conoscenza linguistica come requisito di partecipazione o come titolo valutabile.

Massime di principio

  • Un concorso pubblico con riserva di posti a favore del personale interno resta una procedura di accesso dall’esterno: i dipendenti dell’amministrazione che vi partecipano devono possedere i requisiti di partecipazione previsti dal bando per l’accesso esterno, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente.
  • La previsione secondo cui ciascun candidato può concorrere per un solo profilo o codice concorsuale rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione e non è illegittima in assenza di una manifesta irragionevolezza, anche quando sia diretta a evitare plurime idoneità e ad assicurare la copertura dei posti.
  • La conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo, di altre lingue straniere può essere prevista come requisito di partecipazione, anche mediante certificazione di un livello minimo; la scelta delle lingue ammesse è sindacabile solo ove manifestamente irragionevole o sproporzionata.
  • Per i profili o livelli di alta specializzazione l’amministrazione può richiedere, quale requisito di accesso, il possesso di titoli post-lauream nei limiti previsti dall’art. 35 d.lgs. 165/2001, senza che tali titoli debbano necessariamente essere configurati soltanto come elementi valutabili ai fini della graduatoria.
  • La specificità del profilo professionale di specialista ingegnere può giustificare la richiesta cumulativa dell’abilitazione professionale con iscrizione all’albo e di un titolo post-lauream, senza che sussista disparità di trattamento rispetto a profili tecnici diversi, purché la differenziazione sia collegata alle caratteristiche delle funzioni.
  • La contestazione della ragionevolezza dei requisiti di partecipazione è inammissibile per genericità quando il ricorrente non indica i titoli concretamente posseduti e non dimostra in che modo la disciplina del bando incida sulla propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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