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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09532/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione all'esecuzione proposta contro la pretesa creditoria azionata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e, per altro verso, del contratto di mutuo ipotecario richiamato dalla banca intervenuta o cessionaria del credito. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 2909 c.c. e 1815 c.c., sostenendo che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto non precludesse l'esame delle nullità contrattuali e delle conseguenze sul credito; con il secondo motivo lamentava contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale aderito all'eccezione di inammissibilità delle domande formulate nel giudizio di merito. Nel corso del giudizio di legittimità era stata avanzata proposta di definizione per improcedibilità del ricorso, poiché la sentenza impugnata risultava notificata al ricorrente senza che egli avesse depositato tempestivamente la relata di notifica della sentenza, deposito che è avvenuto solo unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, condividendo la proposta del consigliere relatore. Ha affermato che, in cassazione, il deposito della copia della relata di notifica della sentenza impugnata deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità, e che il deposito tardivo effettuato con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. non sana il vizio. Di conseguenza ha rigettato il ricorso nel dispositivo, condannando il ricorrente alle spese di legittimità in favore delle controparti costituite, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto; la Corte non entra nel merito del motivo per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità o invalidità della clausola/rapporto di mutuo; la Corte non esamina il merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Indicata dal ricorrente come parametro del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Indicata dal ricorrente come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione tempestiva della relata di notifica della sentenza impugnata, entro il termine previsto, determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La relata depositata solo con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta tardiva e quindi inidonea a sanare il difetto di procedibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito di procedibilità: la sua omissione o tardività impedisce il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • Il deposito tardivo della relata di notifica effettuato solo con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. non sana il difetto originario di procedibilità, se la produzione non è avvenuta nel termine di legge.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di decisione, può essere applicata la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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