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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08140/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. Il ricorrente ha censurato l'omessa motivazione circa ciascun aumento applicato sulla pena base in sede di continuazione: il giudice dell'esecuzione si è limitato a elencare gli aumenti per i singoli reati senza esporne le ragioni, nonostante si sia discostato dall'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 47127/2021 secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, salvo che gli aumenti siano di esigua entità e ciò sia evidente. Nel caso di specie il Tribunale di Imperia ha indicato gli aumenti senza nemmeno una motivazione sintetica per ciascuno; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Imperia

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; qui è il parametro procedurale che ha consentito la rideterminazione della pena complessiva

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo alla violazione di norme sostanziali e della motivazione

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento: il ricorrente ha censurato l'omessa motivazione circa gli aumenti applicati

  • art. 24 Cost.

    Garantisce il diritto ad un provvedimento motivato; la Corte ha ritenuto che la mancanza di motivazione sui singoli aumenti integri violazione di tale garanzia

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    Stabilisce il limite minimo di aumento (un terzo) nella continuazione; il ricorrente ha rilevato che il giudice si è discostato da tale criterio senza spiegazioni

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito dalla giurisprudenza come disciplina della discrezionalità nella individualizzazione della pena; la Corte segnala che l'abuso del potere discrezionale è escluso quando gli aumenti sono di esigua entità e adeguatamente motivati

  • Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv. 282269

    Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    Principio richiamato: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti

  • Sez. 6, sentenza n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato), Rv. 284005 - 01

    Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01

    Conferma il principio delle Sezioni Unite aggiungendo che non è necessaria motivazione particolareggiata quando gli aumenti sono di esigua entità

Massime di principio

  • Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve individuare la pena base e motivare distintamente gli aumenti riferiti ai reati satellite, in modo da consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La motivazione può essere sintetica solo se gli aumenti sono di esigua entità e ciò risulta chiaramente dal provvedimento; in assenza di qualsiasi specificazione l'ordinanza è viziata e suscettibile di annullamento
  • L'omessa motivazione sui singoli incrementi integra violazione del diritto alla decisione motivata (art. 24 Cost.) e può comportare il rinvio per nuovo esame della determinazione della pena
  • Il giudice deve evitare che, sotto la veste della continuazione, si realizzi in concreto un cumulo materiale di pene: la motivazione deve mostrare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 c.p.
  • In caso di impugnazione per carenza motivazionale, la Cassazione verifica sia la sussistenza del principio giurisprudenziale applicabile sia l'effettiva specificità della motivazione fornita; se insufficiente, dispone l'annullamento e il rinvio

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