Sentenza n. 206/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 1687/2024 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, pubblicata il 03.12.2024, a definizione del procedimento avente RG n. 2747/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento di somme in favore del fallimento
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il fallimento ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria, divenuta titolo esecutivo, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 12.760,00, oltre interessi, nonché delle spese di lite. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza civile era stata notificata al Comune il 6 dicembre 2024; alla data del ricorso, notificato il 4 giugno 2025, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Il Comune, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non risultava aver adempiuto spontaneamente al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile mediante il pagamento delle somme dovute, degli interessi maturandi e delle spese, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, autorizzato a subdelegare nell’ambito del proprio ufficio. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, in ragione della instaurazione del giudizio di ottemperanza nel 2025 rispetto alla formazione del titolo nel dicembre 2024. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente e di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’integrale adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha escluso l’applicazione in ragione dell’epoca di instaurazione del giudizio rispetto alla formazione del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Stabilisce il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il decorso del termine è stato ritenuto sufficiente a consentire l’azione di ottemperanza.
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della condanna al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato non solo del materiale pagamento, ma anche dell’allocazione della somma in bilancio e delle conseguenti fasi di impegno, liquidazione e ordinazione della spesa.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è stata riconosciuta nel caso concreto in ragione della collocazione temporale del giudizio di ottemperanza rispetto alla formazione del titolo, secondo la valutazione operata dal giudice.
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