Cassazione Penale, Sentenza n. 10031/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma che l'aveva ritenuta responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n.2 c.p.). Con il secondo motivo deduceva che la persona offesa aveva rimesso la querela in data 08/08/2023 e che la Veiss aveva successivamente accettato la remissione, deposito effettuato il 05/09/2023; chiedeva pertanto che tale remissione produca l'estinzione del reato. Si è richiamato il principio di diritto (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente) secondo cui è ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione della querela e la relativa accettazione siano state rituali e tempestive (introdotte prima del decorso del termine per l'impugnazione). Applicando il principio di cui alla giurisprudenza richiamata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela, assorbendo gli altri motivi di ricorso. In mancanza di deroga pattizia, ha posto le spese del procedimento a carico della querelata.
Norme richiamate
Indica la fattispecie base del reato contestato (furto); la sentenza di merito aveva dichiarato la responsabilità ai sensi di questa norma.
art. 625 n.2 cod. pen. (circostanza aggravante)
Specificava l'aggravante contestata in combinazione con il furto; la decisione principale aveva qualificato il fatto come furto aggravato sulla base di questa norma.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente (giurisprudenza)
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione anche se proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; la Corte lo ha applicato per ammettere la remissione introdotta in cassazione.
art. 340 cod. proc. pen. (spese processuali in caso di remissione di querela)
Regola le conseguenze sul piano delle spese processuali quando il reato si estingue per remissione della querela; la Corte ne ha tratto fondamento per porre le spese a carico della querelata, in mancanza di diversa pattuizione.
Massime di principio
- La remissione della querela, se rituale e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche se la remissione è intervenuta dopo la pronuncia impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione con la finalità esclusiva di far valere una remissione della querela intervenuta successivamente alla sentenza di merito, purché la remissione sia stata effettuata nei termini e con le formalità richieste.
- Quando la remissione estingue il reato, gli altri motivi di impugnazione diventano assorbiti dalla sopravvenuta estinzione e non richiedono un ulteriore esame di merito.
- Le spese del procedimento, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, seguono le previsioni di legge (art. 340 c.p.p.) e possono essere poste a carico della parte indicata dalla norma anche se la sentenza è annullata per estinzione del reato; pertanto occorre verificare sempre l'esistenza di eventuali patti o accordi che dispongano diversamente.
- Nelle situazioni analoghe è essenziale curare la tempestività e la formalità della remissione e della sua accettazione e depositare la documentazione processuale nei termini utili per l'impugnazione, al fine di ottenere l'effetto estintivo sul procedimento pendente.
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