Cassazione Penale, Ordinanza n. 19905/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge penale, sostenendo che la pena non sarebbe stata correttamente ridotta per la forma tentata del delitto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la pena irrogata, pari a quattro mesi di reclusione ed euro 103 di multa, tenuto conto del giudizio di equivalenza tra circostanze e della riduzione per il rito abbreviato, rientrava nello spazio edittale previsto per il tentativo; ha inoltre precisato che il tentativo costituisce titolo autonomo di reato e che la pena non deve essere determinata esplicitando la riduzione rispetto alla fattispecie consumata.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che il delitto tentato ha un proprio trattamento sanzionatorio e che la pena va collocata nel relativo spazio edittale, senza necessità di una formale esplicitazione della riduzione rispetto al reato consumato.
È richiamato come fattispecie consumata rispetto alla quale si confronta il tentativo di furto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel caso di condanna per delitto tentato, la pena deve essere verificata in relazione allo spazio edittale proprio del tentativo, senza che sia necessaria una specifica indicazione matematica della riduzione rispetto alla pena prevista per il reato consumato.
- Il tentativo integra un titolo autonomo di reato e non impone che la motivazione della pena riproduca in modo espresso il calcolo della diminuzione rispetto alla fattispecie consumata, purché la sanzione finale resti nel perimetro legale applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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