Cassazione Penale, Ordinanza n. 23264/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. In fatto, il giudizio di merito ha riguardato la consegna, in pagamento di merce, di un assegno di provenienza illecita; la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato fosse consapevole dell'illecita provenienza del titolo, anche perché avrebbe falsamente indicato le proprie generalità e la paternità dell'assegno. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. o la riqualificazione del fatto in ipotesi di ricettazione di particolare tenuità. Con il terzo ha contestato la motivazione della responsabilità, prospettando una diversa lettura delle prove e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere anche implicitamente motivato dalla sentenza di appello, quando questa dia conto della completezza del compendio probatorio già acquisito. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la valutazione sulla speciale tenuità o sul mancato riconoscimento dell'attenuante invocata è un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica; nel caso concreto la Corte di merito aveva escluso la tenuità in ragione del valore dell'assegno inteso anche in termini di potenziale utilizzabilità. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né rivalutare l'attendibilità delle prove; la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita del titolo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non riconoscibile nel caso concreto, in presenza di una ricettazione di assegno valutata anche per la sua potenziale utilizzabilità e non solo per il valore graficamente indicato.
La condotta è stata qualificata come ricettazione, ravvisandosi la consapevolezza dell'origine illecita dell'assegno ricevuto in pagamento.
Il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità delle fonti, salvo vizi logici manifesti.
Non emerge un'applicazione diretta nel testo, ma il dispositivo finale richiama la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere motivato anche implicitamente, quando dalla sentenza emerga che il materiale probatorio già acquisito sia ritenuto completo e sufficiente alla decisione.
- La valutazione sulla speciale tenuità del fatto e sul riconoscimento di attenuanti di merito appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è meramente apparente o logicamente incongrua.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove o un nuovo giudizio di attendibilità delle fonti, perché la Cassazione controlla la coerenza logica della motivazione e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La ricettazione è integrata quando il giudice accerti, con motivazione congrua, la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita del bene ricevuto; la falsa rappresentazione delle proprie generalità o della provenienza del titolo può costituire indice sintomatico di tale consapevolezza.
- Ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale, il bene oggetto del reato può essere apprezzato non solo per il valore nominale o grafico, ma anche per la concreta potenzialità di utilizzazione economica.
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