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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10947/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/12/2020 con cui la Corte d'appello di Brescia ha riconosciuto la continuazione tra due reati e ha rideterminato la pena. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice dell'esecuzione esteso al reato "satellite" le circostanze attenuanti generiche che erano state riconosciute, in sede di cognizione, con riferimento al reato più grave; sostiene che, data l'applicazione delle attenuanti al reato principale, la loro estensione al reato secondario avrebbe dovuto ridurre l'incremento per continuazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato l'orientamento secondo cui le attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione possono essere concesse solo per alcuni reati e non automaticamente estese ai reati satellite; solo se il giudice non indica esplicitamente le imputazioni cui si riferiscono le attenuanti, queste si intendono riferite a tutti i reati. Inoltre ha spiegato che, nell'ipotesi di unificazione in executivis ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve determinare l'aumento per continuazione con riferimento alle caratteristiche oggettive e soggettive del reato satellite e non è vincolato dal fatto che per l'altro reato la pena sia stata attenuata ex art. 62-bis c.p. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della continuazione e alla rideterminazione della pena; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, non è vincolato dall'attenuazione applicata al reato più grave quando valuta l'aumento in rapporto al reato satellite

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita come titolo di mitigazione eventualmente applicato al reato più grave in sede di cognizione; la Corte sottolinea che l'esistenza di tale attenuazione non obbliga l'estensione della stessa al reato satellite in sede di unificazione esecutiva

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'unificazione in executivis di più sentenze; la Corte la richiama per affermare che il giudice dell'esecuzione, una volta individuato il reato più grave, deve rideterminare la pena e l'aumento per continuazione in base agli elementi del reato satellite

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale criterio per l'individuazione del reato più grave mediante riferimento alla pena in concreto applicata, ai fini della successiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che attribuisce l'onere delle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità non colposa; la Corte applica tale conseguenza al ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa nella proposizione del ricorso da parte del ricorrente; nondimeno ciò non impedisce l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la misura equitativa della somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'applicazione di circostanze attenuanti generiche in sede di cognizione può essere limitata a singole imputazioni: non si estendono automaticamente a tutti i reati contestati se il giudice le ha concesse solo per alcuni
  • Se il giudice che ha deciso nel merito non indica espressamente le imputazioni cui si riferiscono le attenuanti, tali attenuanti si intendono riferite a tutte le imputazioni
  • Nel procedimento di unificazione in executivis (art. 671 c.p.p.) il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena e calcolare l'aumento per continuazione in base alle caratteristiche oggettive e soggettive del reato satellite; non è vincolato dalle attenuazioni già applicate al reato più grave in sede di cognizione
  • La disciplina sul riconoscimento delle attenuanti nel giudizio di cognizione e la disciplina sulla unificazione esecutiva sono concettualmente distinte: non è corretto interpretare automaticamente le regole dell'una come applicabili all'altra senza tener conto della diversa funzione e del diverso momento processuale
  • Un ricorso per cassazione volto a contestare la valutazione del giudice dell'esecuzione in tali termini può essere dichiarato inammissibile se la censura risulta manifestamente infondata
  • In caso di declaratoria di inammissibilità non colposa del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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