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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16457/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccio)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto due persone fisiche chiedendo, in via principale, il risarcimento dei danni per lesioni macropermanenti che assumeva di aver subito in conseguenza dell'unilaterale interruzione di un rapporto di collaborazione commerciale-lavorativa. A fondamento della pretesa sosteneva che tra le parti fosse intercorsa, dal 2010, una società di fatto nell'attività di acquisizione e vendita di prodotti assicurativi: egli avrebbe conferito i locali, l'arredo e la propria attività lavorativa, mentre una convenuta avrebbe apportato il titolo abilitativo e il rapporto con l'agenzia assicurativa, e l'altro convenuto una collaborazione serale. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza della società di fatto ma rigettato la domanda risarcitoria. In appello, i convenuti avevano censurato l'ammissibilità stessa della domanda di accertamento della società di fatto; la Corte territoriale aveva accolto il gravame su questo punto, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento per difetto di interesse ad agire, ritenendo che essa fosse meramente strumentale alla pretesa risarcitoria e che, essendo ormai coperto da giudicato il rigetto della domanda di danno, mancasse un autonomo interesse all'accertamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'erronea dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che l'interesse ad agire va valutato ex ante e non può essere escluso ex post per il solo fatto che la domanda risarcitoria sia stata ritenuta infondata per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata in diritto la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della società di fatto per carenza di interesse ad agire sulla base dell'esito sfavorevole, nel merito, della collegata domanda risarcitoria. Ha affermato che l'interesse ad agire deve essere valutato ex ante, in relazione all'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile della pronuncia richiesta, e non può essere negato per il solo fatto che la domanda principale sia stata poi rigettata per difetto di prova. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria proposta dall'attore per i danni asseritamente derivati dall'interruzione del rapporto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e va valutato in relazione all'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile della pronuncia richiesta, prescindendo dall'esito di merito della controversia.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione di appello, ma il testo non mostra una specifica elaborazione interpretativa della norma oltre al riferimento alla doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o perplessità della sentenza.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La domanda di accertamento della società di fatto era stata indicata come formulata specificamente nelle note depositate ai sensi di tale disposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire deve essere verificato ex ante, cioè guardando all'idoneità della pronuncia richiesta a produrre un risultato utile e non al successivo esito della causa sul merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse non può essere fondata sul mero rilievo che la domanda sia infondata o non provata: l'infondatezza attiene al merito, non alla condizione dell'azione.
  • Quando una domanda di accertamento è proposta a sostegno di una diversa domanda di condanna, il giudice deve comunque verificare in via autonoma l'esistenza dell'interesse ad agire, senza confondere la strumentalità della domanda con la sua ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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