Cassazione Civile, Ordinanza n. 01133/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione a un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, reso su una lite concernente il contratto di cessione di un ramo d'azienda. Il lodo era stato impugnato davanti alla Corte d'appello, che aveva corretto un errore materiale, dichiarato la nullità parziale limitatamente ad alcuni quesiti e rideterminato l'importo dovuto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto dovuta l'imposta in misura fissa, sul presupposto che gli atti giudiziari andassero tassati in base al contenuto intrinseco della pronuncia e che, nella specie, non vi fossero trasferimenti o condanne patrimoniali. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull'imposta di registro sostenendo che la sentenza d'appello, sostituendosi al lodo e rideterminando il credito, aveva contenuto patrimoniale e doveva essere tassata in misura proporzionale; con il secondo ha dedotto che la produzione in giudizio del lodo non esecutivo non integra un caso d'uso, ma che, essendo il lodo espressamente enunciato nella sentenza d'appello, esso andava comunque assoggettato a registrazione per la parte confermata, mentre la parte riformata era stata sostituita dalla decisione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui ha riformato il lodo arbitrale, si è sostituita ad esso quale fonte della statuizione di condanna e, contenendo una rideterminazione di un credito con effetti patrimoniali, era soggetta all'imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, non già all'imposta fissa. Ha inoltre stabilito che la mera produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nel giudizio di impugnazione per nullità davanti alla Corte d'appello, non integra un caso d'uso; tuttavia, quando il lodo non registrato sia espressamente enunciato nella sentenza che lo conferma solo in parte e lo riforma in parte, la parte confermata conserva efficacia tra le parti ed è atto enunciato soggetto a registrazione ex art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, mentre la parte riformata perde efficacia ed è sostituita dalla pronuncia giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la semplice produzione in giudizio del lodo non esecutivo integri un caso d'uso idoneo a far sorgere l'obbligo di registrazione.
Usato per affermare che il deposito di un documento a fini probatori in un giudizio contenzioso non costituisce caso d'uso.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
Applicabile alla sentenza d'appello che, sostituendosi al lodo, contiene una condanna al pagamento di somme e quindi un effetto patrimoniale soggetto a imposta proporzionale.
art. 8, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel ricorso come norma di tassazione delle pronunce aventi contenuto patrimoniale.
art. 8, lett. d), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
Esclusa l'applicazione perché la pronuncia aveva contenuto patrimoniale e non rientrava nella tassazione in misura fissa.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la lettura della CTR sulla tassazione degli atti giudiziari.
La Corte ha affermato che il lodo arbitrale espressamente enunciato nella sentenza, per la parte confermata e non incisa dalla nullità, è atto enunciato soggetto a registrazione; la parte riformata è invece sostituita dalla sentenza.
Richiamato nel primo motivo in combinato con le norme tariffarie sulla tassazione della sentenza.
art. 2, comma 2, Tariffa parte seconda allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede la registrazione in caso d'uso dei lodi arbitrali non dichiarati esecutivi; la Corte ha chiarito che la produzione in giudizio non integra caso d'uso.
Richiamato per identificare il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello.
art. 1, comma 1, lett. a), L. n. 130/2022
Indicato come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la tassazione di una sentenza va commisurata al contenuto intrinseco degli effetti giuridici della pronuncia: se la decisione giudiziale sostituisce un precedente titolo e contiene una condanna o una rideterminazione di credito con effetti patrimoniali, si applica l'imposta proporzionale prevista dalla tariffa.
- La mera produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nel giudizio di impugnazione per nullità, non integra di per sé un caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1986.
- Quando un lodo arbitrale non registrato e non esecutivo venga espressamente enunciato in una sentenza che lo conferma solo in parte e lo riforma in parte, la parte confermata conserva efficacia tra le parti ed è autonomamente soggetta a registrazione come atto enunciato; la parte riformata perde efficacia ed è sostituita dalla pronuncia giudiziale.
- Ai fini dell'imposta di registro, non è consentito negare la tassazione proporzionale della sentenza invocando l'assenza di elementi esterni, se l'effetto patrimoniale emerge già dall'atto giudiziario registrato.
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