Cassazione Penale, Ordinanza n. 22714/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva riformato la decisione assolutoria del Giudice di pace, ritenendo provata la loro responsabilità per il reato di minaccia in concorso. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato il quadro probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo estremamente generico e indeterminato, perché non individuava in modo specifico gli elementi della sentenza censurati e non consentiva il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dal Tribunale con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mera doglianza generica sulla valutazione della prova non consente il sindacato del giudice di legittimità.
artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato avviene con separato decreto di pagamento, con onere a carico dello Stato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico e non consente di comprendere con precisione quali passaggi della decisione impugnata siano censurati.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione specifica degli elementi probatori o argomentativi che renderebbero erronea la decisione di merito.
- La Corte di cassazione non esercita un riesame del merito del quadro probatorio, ma verifica la specificità e la logicità della censura nei limiti consentiti dal ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla rifusione delle spese difensive secondo le regole del testo unico sulle spese di giustizia.
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