Cassazione Civile, Ordinanza n. 21532/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e, su istanza dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa degli intimati.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso distinti avvisi di accertamento ai fini IRAP e IRPEF per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti di una società di ristorazione e dei suoi soci, contestando, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600/1973, una complessa operazione internazionale qualificata come interposizione fittizia di società estere. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP di Firenze aveva accolto i ricorsi, e la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018; successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando la definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6-7 del d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della contestazione fiscale relativa all'interposizione fittizia in una complessa operazione internazionale
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
norma richiamata per la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata della lite
norme richiamate come fondamento della definizione agevolata della controversia fiscale e della conseguente cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita agevolmente ai sensi della normativa sopravvenuta, la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione della controversia in corso di giudizio determina il venir meno dell'interesse alla decisione e rende superflua la pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata e di mancata costituzione dei resistenti, può disporsi che nulla sia liquidato per le spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →