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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21532/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e, su istanza dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa degli intimati.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso distinti avvisi di accertamento ai fini IRAP e IRPEF per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti di una società di ristorazione e dei suoi soci, contestando, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600/1973, una complessa operazione internazionale qualificata come interposizione fittizia di società estere. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP di Firenze aveva accolto i ricorsi, e la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018; successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando la definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6-7 del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 37, d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata quale base della contestazione fiscale relativa all'interposizione fittizia in una complessa operazione internazionale

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    norma richiamata per la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata della lite

  • artt. 6-7, d.l. n. 119/2018

    norme richiamate come fondamento della definizione agevolata della controversia fiscale e della conseguente cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è definita agevolmente ai sensi della normativa sopravvenuta, la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • La definizione della controversia in corso di giudizio determina il venir meno dell'interesse alla decisione e rende superflua la pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata e di mancata costituzione dei resistenti, può disporsi che nulla sia liquidato per le spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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