Cassazione Penale, Sentenza n. 35223/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma dell'appello ritenendola viziata per violazione di legge e travisamento della prova: sostiene che la Corte d'appello avrebbe valorizzato l'esistenza di precedenti penali specifici inesistenti, utilizzandoli per escludere benefici (circostanze attenuanti generiche), la causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p., una riduzione del trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 e ss. L.689/81.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse autosufficiente e resistente alle censure anche prescindendo dal dato processuale che il ricorrente asserisce travisato (il precedente specifico). Ha richiamato i criteri richiesti per un valido ricorso per travisamento della prova (identificazione dell'atto processuale, individuazione del dato incompatibile, prova della verità del dato e dimostrazione della sua decisività) e ha osservato che il ricorrente non ha soddisfatto tali requisiti, limitandosi a deduzioni generiche. Ha inoltre condiviso le argomentazioni della Corte d'appello sulla gravità della condotta (elevato tasso alcolemico, guida spericolata, incidente), sulla non applicabilità dell'art.131‑bis e sul mancato favore per la sostituzione della pena. Per legge ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada - art.186 comma 2 lett.c)
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato; reato contestato al ricorrente e preso a riferimento per la valutazione della gravità della condotta.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa/azione; la Corte ha escluso la sua applicabilità per l'elevato tasso alcolemico, le modalità pericolose della condotta e il significativo turbamento arrecato alla sicurezza della circolazione.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione del loro concesso o diniego; applicato per escludere le attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto, della modalità esecutiva e dei precedenti del reo.
Legge 24 novembre 1981 n.689 - artt.53 e ss.
Norme sulle pene sostitutive e sulla sostituzione della pena detentiva: la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione, per mancanza di un giudizio prognostico favorevole sull'efficacia dissuasiva della pena alternativa.
Giurisprudenza della Cassazione - sez. 6, n.10795 del 16/02/2021 (Rv. 281085‑01)
Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione per travisamento della prova deve: a) identificare l'atto processuale; b) indicare il dato probatorio incompatibile con la sentenza; c) provare la verità di quel dato e l'esistenza dell'atto; d) dimostrare la decisività del dato per la motivazione impugnata. In mancanza di questi elementi il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso per travisamento della prova in Cassazione richiede l'indicazione precisa dell'atto processuale, la dimostrazione del dato probatorio incompatibile, la prova della verità di quel dato e la dimostrazione della sua decisività rispetto alla motivazione impugnata; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Se la motivazione di merito è autosufficiente e contiene argomentazioni autonome e coerenti (sulla gravità del reato, modalità esecutive, tasso alcolemico, pericolo causato e profili soggettivi), l'eventuale travisamento di un singolo dato processuale non invalida l'intero provvedimento, salvo dimostrazione della sua decisiva incidenza.
- Un elevato tasso alcolemico e modalità di guida particolarmente pericolose sono elementi che giustificano l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'art.131‑bis, quando ben argomentati dal giudice.
- La sostituzione della pena detentiva breve può essere negata se il giudice non ritiene sussistente un giudizio prognostico positivo sull'efficacia della pena sostitutiva, soprattutto in presenza di condotte gravi e precedenti rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
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