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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12718/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio relativo alla prescrizione dei reati contestati nei capi riferiti agli artt. 494 e 497-bis c.p., sostenendo che, essendo i fatti commessi il 19/09/2015 e computata anche la sospensione per l'emergenza pandemica (64 giorni dall'8/03/2020 all'11/05/2020), il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) doglianza sulla attribuzione del reato di truffa, asserendo che la persona offesa aveva detto di aver trattato telefonicamente con una persona di sesso femminile, quindi il reato non poteva essere ascritto al ricorrente; 3) censura sulla genericità della motivazione del giudice di merito in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, lamentando insufficiente risposta all'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: i reati contestati ai capi B) e C) (artt. 494 e 497-bis c.p.) sono stati dichiarati estinti per prescrizione e la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio per tali capi, non emergendo cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché implicava una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato che il giudice di appello può applicare d'ufficio le circostanze attenuanti (art. 597, comma 5, c.p.p.), ma il dovere di motivare il mancato esercizio di tale potere sorge solo se l'imputato ha formulato in modo specifico la richiesta in sede di merito; nel caso di specie il ricorrente non lo aveva fatto. Per effetto della decisione, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato di truffa (art. 640 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il delitto di truffa; nel provvedimento è il capo di imputazione residuo rispetto al quale è stato disposto il rinvio per la rideterminazione della pena.

  • art. 494 cod. pen.

    Capo di imputazione oggetto di annullamento per intervenuta prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione si sia estinto prima della sentenza di appello.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Altro capo di imputazione dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha disposto annullamento senza rinvio per tale reato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama le cause di proscioglimento che, se sussistenti, impedirebbero l'estinzione per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto che non emergessero tali cause nel caso concreto.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello il potere (anche d'ufficio) di concedere la sospensione condizionale della pena, la non menzione nel casellario e una o più circostanze attenuanti; la Corte ha interpretato che l'obbligo di motivare il mancato esercizio di tale potere sorge solo se l'imputato ha formulato una richiesta specifica in merito nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione dei reati è scaduto prima della pronuncia di una sentenza di appello (tenendo conto di eventuali sospensioni del termine, es. quelle pandemiche), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio i capi estinti per prescrizione.
  • In sede di cassazione non è consentita la rivalutazione del materiale istruttorio; motivi che chiedono la riqualificazione o la riconsiderazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Il giudice di appello può applicare d'ufficio circostanze attenuanti e benefici (art. 597 c.p.p.), ma il dovere di motivare il mancato riconoscimento sorge principalmente quando l'imputato ha formulato in modo specifico la richiesta nel corso del giudizio di merito; per questo è strategico chiedere espressamente e motivatamente tali benefici già nell'atto di appello o nelle conclusioni di secondo grado.
  • Una vittoria parziale è possibile: anche se alcuni capi vengono annullati per prescrizione, può rimanere in piedi una condanna per altri reati con conseguente rimessione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

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