Cassazione Penale, Ordinanza n. 36640/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a otto mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, relativa a fatti commessi il 14 e 15 febbraio 2021. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'elemento soggettivo e avrebbe recepito acriticamente il giudizio del primo giudice sulla non plausibilità della sua spiegazione difensiva. In particolare, ha richiamato una propria dichiarazione spontanea secondo cui non avrebbe sentito il campanello per avere assunto psicofarmaci, e ha contestato la ricostruzione delle modalità del controllo di polizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta non illogica né contraddittoria, poiché aveva evidenziato l'assenza di qualsiasi riscontro alla versione difensiva: mancavano una prescrizione medica o altri elementi attestanti l'uso di psicofarmaci, ed era poco plausibile che l'imputato non avesse sentito il campanello in due distinti orari della stessa notte. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
È la norma incriminatrice per la cui violazione l'imputato era stato condannato nei due gradi di merito; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, ma prende atto della contestazione e della condanna confermata in appello.
È la base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata per legittimare l'addebito alla parte ricorrente della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti che la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa della parte.
È la cornice dei motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione), anche se non viene espressamente richiamato nel testo come numero di articolo; emerge dal tipo di doglianza proposta in cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già proposte in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione non è ammissibile quando si risolva in una mera contrapposizione soggettiva alla ricostruzione del giudice di merito, in assenza di specifici elementi di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In tema di prova dell'elemento soggettivo, la mera allegazione difensiva non è sufficiente se non è sorretta da riscontri oggettivi o comunque da elementi concreti idonei a renderla plausibile.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando la sentenza impugnata presenti una motivazione lineare e coerente che abbia già esaminato e confutato puntualmente le deduzioni difensive.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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