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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 199/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in luogo di privata dimora) aggravato per violenza sulle cose; censura principale: errata qualificazione del luogo del fatto come "privata dimora" (art. 624-bis) anziché un comune esercizio pubblico soggetto all'art. 624 c.p., connessa rilevanza sulla procedibilità alla luce della remissione di querela; domanda che l'orario notturno non sia di per sé decisivo e che vi fossero dubbi sulla natura riservata del locale (bar/ristorante). Secondo motivo: vizio di motivazione e nullità per mancata e rituale contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose (riferita al registratore di cassa) ai sensi dell'art. 522 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione del luogo: la Corte d'appello non si era limitata al solo dato dell'orario notturno, ma aveva valutato che il locale, durante l'orario di chiusura, era riservato al personale di guardia e precluso a terzi, idoneo a conferire al luogo il carattere di privata dimora nella parte pertinente. Quanto alla presunta nullità per la contestazione dell'aggravante (violenza sulle cose), la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto l'aggravante alla effrazione della porta, in conformità all'editto accusatorio; non sussiste pertanto la nullità dedotta. Le censure nuove o non specificamente devolute all'appello sono state ritenute inammissibili. Per l'evidente infondatezza del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma è stata ritenuta applicabile al fatto quando il luogo di lavoro assume il carattere di "privata dimora" qualora, anche in parte, sia destinato a comportamenti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi; il mero orario notturno non è decisivo se non accompagnato da elementi di esclusione dell'accesso.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato come norma alternativa: si applica quando l'evento delittuoso è commesso in luogo che non assume i caratteri di privata dimora; la qualificazione tra 624 e 624-bis dipende dalla natura del luogo e dall'effettiva chiusura/preclusione dell'accesso.

  • art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella motivazione di merito ed oggetto di valutazione: la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nella parte rilevante confermando la statuizione di primo grado limitatamente alle altre statuizioni.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullità per vizio della contestazione e del capo di imputazione: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la dichiarazione di nullità, anche perché la Corte d'appello ha riallineato la decisione all'editto accusatorio.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla possibilità di rettifica in appello di elementi di fatto/giudizio di primo grado e sui limiti della declaratoria di nullità; la Corte ricorda i presupposti per interventi correttivi in grado d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati: applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per delimitare i motivi deducibili in cassazione rispetto a quanto già devoluto in sede di gravame; usata per valutare l'ammissibilità e la specificità delle censure.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore Generale (procedura introdotta da tale disposizione per le requisitorie scritte in Cassazione durante la fase pandemica).

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte giurisprudenziale: limita l'esame delle questioni di violazione di legge in cassazione richiedendo specificità delle censure e divieto di dedurre questioni nuove non devolute all'appello.

Massime di principio

  • La qualificazione del luogo del reato tra 'privata dimora' (art. 624-bis) e altro luogo (art. 624) non dipende solo dall'orario notturno: rilevano elementi concreti come la preclusione dell'accesso a terzi e lo svolgimento di atti della vita privata nel luogo o in parte di esso.
  • In sede d'appello il giudice può correggere errori di qualificazione fatti in primo grado purché la decisione rimanga conforme all'editto accusatorio; tale rettifica esclude, di regola, la declaratoria di nullità invocata dal condannato se non sussistono i presupposti formali richiesti.
  • Questioni non specificamente dedotte in appello o nuove non possono essere introdotte in cassazione: la Corte di legittimità valuta l'ammissibilità anche sulla base della specificità con cui le censure sono state svolte nel grado precedente.
  • La mera enunciazione di un diverso apprezzamento dei fatti, senza specificità e senza indicazione di travisamento probatorio, è insufficiente in cassazione: i motivi manifestamente apodittici sono dichiarati inammissibili o infondati.
  • Per ricorsi manifestamente infondati la Corte può condannare il ricorrente a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va valutato quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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