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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07208/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata per il reato di lesioni stradali aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la nullità della sentenza per le modalità di determinazione della pena, assumendo che la pena fosse stata calcolata in modo difforme dall'accordo tra le parti. In particolare, la doglianza riguardava il fatto che il giudice avesse applicato la pena richiesta non sulla base di un giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante, ma in applicazione dell'art. 590-quater c.p., con conseguente asserito scostamento rispetto al patto negoziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva alla riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, si applica l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per specifici vizi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza non integrava un'ipotesi di illegalità della pena, perché la pena non era illegale, ed era comunque manifestamente infondata anche quanto al preteso difetto di correlazione, poiché la sentenza dava atto dell'accordo effettivamente raggiunto dalle parti in udienza, come risultante dal verbale. A seguito dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il patteggiamento; la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento pronunciate dopo la riforma del 2017.

  • art. 590-bis c.p.

    È il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di lesioni personali stradali.

  • art. 590-quater c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare il criterio di computo della pena.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • l. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    La sua entrata in vigore determina l'applicazione del nuovo regime limitativo delle impugnazioni avverso il patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente preclusione di censure estranee a tale catalogo.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è ammissibile solo se la pena sia effettivamente illegale o se vi sia un reale difetto di correlazione tra richiesta concordata e sentenza; non basta prospettare una diversa modalità di calcolo non incidente sull'entità finale della pena concordata.
  • In sede di patteggiamento, quando la sentenza dà atto dell'accordo effettivamente intervenuto tra le parti e il verbale conferma la richiesta nei termini recepiti dal giudice, non sussiste difetto di correlazione tra richiesta e decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutandosi la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniLesioni stradali
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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