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Sentenza

Sentenza del 05/06/2024 n. 15791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione dell’invito al pagamento notificato il 20 luglio 2010, relativo a tributi iscritti a ruolo e alla cartella n. 29120040035343755, per un importo indicato in sentenza di 1.254,59 euro. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 975/24/17 depositata il 20 marzo 2017, aveva rigettato l’appello della società: pur ritenendo impugnabile l’invito, aveva giudicato inammissibili le contestazioni non riferite a vizi propri dell’atto, perché la cartella risultava notificata l’11 marzo 2005 e non era stata impugnata entro sessanta giorni. In cassazione la società aveva proposto sei motivi, contestando, tra l’altro, la mancata chiamata in causa dell’ente impositore, la prova e la regolarità della notifica della cartella, la conformità dei documenti prodotti e l’omessa pronuncia su un asserito difetto della relata. Con memoria, tuttavia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i sei motivi: ha considerato inequivoca e rituale la rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla ritualità della rinuncia, le dichiarazioni della ricorrente attestavano il venir meno dell’interesse a ricorrere, cui sarebbe conseguita l’inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non aveva svolto attività difensiva; escluso anche l’ulteriore contributo unificato, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l'estinzione del giudizio.

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente consentisse di chiudere il giudizio per estinzione, senza esaminare i motivi di cassazione.

  • Art. 391 c.p.c.

    Come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto - così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso.

    La rinuncia non richiede l’accettazione della controparte, ma deve rispettare le formalità di notificazione o comunicazione previste. Se tali formalità mancano, non determina l’estinzione ai sensi dell’art. 391; può comunque dimostrare il sopravvenuto difetto d’interesse e condurre all’inammissibilità.

  • Art. 390, terzo comma, c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m), con disciplina transitoria richiamata dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. (come introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)) il quale prescrive che del deposito dell'atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

    Nel regime processuale applicabile, la cancelleria deve comunicare alle parti costituite il deposito dell’atto di rinuncia. La Corte ha richiamato questa disciplina nel valutare la ritualità della rinuncia.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono i presupposti per regolare, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte intimata, né sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatola, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L’ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non quando il giudizio si estingue per rinuncia. La Corte ha quindi escluso tale versamento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non necessita dell’accettazione della controparte; deve però rispettare le formalità di comunicazione o notificazione previste per produrre l’estinzione del giudizio.
  • Anche quando la rinuncia non consente di dichiarare l’estinzione per difetto di formalità, può dimostrare che è venuto meno l’interesse a proseguire: in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando la Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia, i motivi di merito non vengono decisi e la pronuncia non equivale a una conferma nel merito della decisione impugnata.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non si estende al caso di estinzione per rinuncia, essendo limitato ai casi tipizzati dalla legge.

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