Cassazione Civile, Sentenza n. 4794/2020 del 24/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatele fallimentari)
La controversia
La ricorrente, coniugata in regime di comunione legale con un soggetto poi dichiarato fallito il 6 maggio 1997, aveva chiesto il 15 febbraio 2007 l’insinuazione al passivo dei fallimenti in prededuzione o, in subordine, in privilegio, di un credito ex art. 192 c.c. di Euro 890.800, pari alla metà del valore indicato dei beni realizzati durante il matrimonio sul terreno di proprietà esclusiva del coniuge, oltre a Euro 200.000 per danni. Aveva già promosso un giudizio di divisione ai sensi dell’art. 191 c.c., definito con sentenze della Corte d’appello dell’Aquila n. 135/2003 e n. 96/2006, passate in giudicato; a suo avviso, la prima avrebbe accertato il diritto di credito per manodopera e materiali impiegati nella costruzione. Il Tribunale di Lanciano respinse l’insinuazione, ritenendo che il precedente giudicato non avesse riconosciuto quel credito e che la ricorrente dovesse provare la provenienza del denaro o dei beni impiegati. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 648/2016 depositata il 22 giugno 2016, confermò tale decisione. In Cassazione la ricorrente formulò sette motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente considerato incidentale l’affermazione del precedente giudicato circa il credito; il secondo invocava gli artt. 177, lett. a), e 195, ultimo comma, c.c., l’art. 935 c.c. e l’art. 374 c.p.c., contestando il mancato automatismo dell’acquisto in comunione; il terzo denunciava violazione di norme costituzionali, della L. n. 847/1929, art. 24, degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e di disposizioni CEDU, censurando la prevalenza attribuita all’accessione e l’onere probatorio posto a carico della coniuge non proprietaria; il quarto deduceva violazione degli artt. 112 c.p.c., 177, 195, ultimo comma, 2697 e 179 c.c., sostenendo che spettasse alle procedure provare la provenienza personale del denaro; il quinto, secondo la trattazione congiunta della Corte, richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22755/2009. Il testo non specifica il contenuto dei restanti motivi oltre a quanto esaminato dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il precedente giudicato aveva escluso diritti reali della coniuge sulle costruzioni, ma si era limitato a indicare in astratto la possibile tutela obbligatoria, senza accertare né riconoscere il credito richiesto e senza una statuizione al riguardo nel dispositivo. Ha rigettato i motivi dal secondo al quinto, esaminati congiuntamente, affermando che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio sul suolo personale di un coniuge gli appartiene per accessione e non entra nella comunione legale; al coniuge non proprietario spetta, se ne prova i presupposti, la ripetizione delle somme effettivamente impiegate. La ricorrente non aveva allegato né provato che le spese fossero state sostenute con denaro proprio o comune, sicché non poteva ottenere il credito richiesto. La presunzione di provenienza dei beni prevista dal previgente art. 70 L. Fall. non era stata applicata dalla Corte d’appello e non fondava una presunzione di provenienza comune dei fondi; la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22755/2009 era inconferente, riguardando il consenso all’esclusione dalla comunione di un acquisto immobiliare. Il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
In particolare, è stato evidenziato che nessun riconoscimento del diritto di credito – espresso e tacito – fosse stato compiuto nella predetta sentenza n. 135/2003, tanto è vero che la stessa non conteneva nel dispositivo alcuna statuizione riguardante il presunto diritto di credito rivendicato dalla sig.ra D.G..
Il giudicato copre quanto effettivamente deciso; il richiamo nella motivazione alla possibile esistenza di un credito, privo di accertamento e di statuizione nel dispositivo, non equivale al riconoscimento del credito azionato.
In particolare, è stato evidenziato che nessun riconoscimento del diritto di credito – espresso e tacito – fosse stato compiuto nella predetta sentenza n. 135/2003, tanto è vero che la stessa non conteneva nel dispositivo alcuna statuizione riguardante il presunto diritto di credito rivendicato dalla sig.ra D.G..
Il passaggio in giudicato della decisione precedente non rende incontestabile un credito che quella decisione non abbia effettivamente riconosciuto.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.
La costruzione accede al suolo e diviene proprietà esclusiva del proprietario del terreno anche se edificata durante il matrimonio in regime di comunione legale; al coniuge non proprietario può spettare la ripetizione delle somme contribuite, purché provi il proprio apporto economico.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.
Gli acquisti che ricadono nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 sono di natura derivativa e negoziale; tale disciplina non deroga all’acquisto originario per accessione della costruzione da parte del proprietario esclusivo del suolo.
Questa Corte ha quindi più volte affermato il principio che è onere del coniuge non proprietario del suolo dimostrare che le somme di denaro utilizzate per l’acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione del fabbricato costruito sopra il predetto suolo siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza.
Spetta al coniuge non proprietario che pretende il rimborso provare che le somme destinate all’acquisto dei materiali provenivano da lui o dalla comunione legale; la provenienza non può essere presunta.
Alla luce di quanto sopra illustrato, la ricorrente non può vantare alcun diritto di credito – pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione – risultando dalla ricostruzione della sentenza impugnata che la stessa non solo non ha dedotto, ma non ha neppure fornito alcun elemento di prova idoneo a ritenere che le spese per la costruzione fossero state sostenute con denaro della comunione o suo personale.
Nel caso deciso, il credito di rimborso non è riconoscibile in assenza di allegazione e prova che le spese di costruzione siano state sostenute con denaro personale del coniuge non proprietario o con denaro della comunione.
Massime di principio
- La costruzione edificata durante il matrimonio in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di un coniuge si acquista per accessione al proprietario del suolo e resta un suo bene personale; la comunione legale non deroga a tale acquisto originario.
- Il coniuge non proprietario del terreno che abbia contribuito economicamente alla costruzione può far valere un credito per la ripetizione delle somme effettivamente spese, ma deve allegare e provare che il contributo è provenuto dal proprio patrimonio o dalla comunione legale; tale provenienza non è presunta.
- Una sentenza che si limiti a indicare la possibile tutela obbligatoria del coniuge non proprietario, senza accertare il credito e senza pronunciare sul suo riconoscimento nel dispositivo, non costituisce giudicato sull’esistenza o sull’ammontare di quel credito.
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