Cassazione Civile, Sentenza n. 4846/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento ICI per l’anno 2007 relativo a un immobile della cooperativa. Il Comune contestava l’esenzione, deducendo che per quell’annualità l’immobile risultava accatastato in categoria D8, che era stato versato l’acconto ma non il saldo e che la contribuente non aveva dichiarato né i requisiti per l’esenzione né la variazione catastale necessaria al riconoscimento della ruralità. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 2294/2/17 del 31 maggio 2017, aveva respinto l’appello comunale e confermato l’illegittimità dell’accertamento, richiamando il giudicato sulla classificazione D10 e sulla ruralità dell’immobile. Il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme ICI e catastali, sostenendo che l’agevolazione dipendesse dalla classificazione catastale e che il contribuente dovesse impugnare il classamento non conforme; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudicato esterno non fosse opponibile al Comune, rimasto estraneo al giudizio concluso dalla sentenza n. 2301/2016 della CTR.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la CTR nel conformarsi al giudicato esterno formatosi sulla medesima questione della ruralità e della classificazione catastale D10, affermando che l’accertamento definitivo su un punto comune e decisivo tra giudizi tributari tra le stesse parti preclude un nuovo esame del medesimo punto. Ha inoltre rilevato che non era contestato che la cooperativa non si fosse trasferita dagli immobili e che le trasformazioni intervenute non ne avessero snaturato la ruralità; in base alla norma interpretativa richiamata, l’annotazione catastale del requisito di ruralità produce effetti dal quinto anno antecedente la domanda. La visura riportava l’annotazione di sussistenza dei requisiti, inserita con variazione del 24 dicembre 2012, su domanda del 25 ottobre 2011; è stata quindi confermata la retrodatazione dell’esonero ICI al 1° gennaio 2006. Il motivo sull’omesso esame è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché il Comune non aveva specificato quale fatto storico controverso fosse stato omesso e il giudicato si era formato prima della pronuncia impugnata. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.000, oltre spese forfettarie e accessori se dovuti, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato nei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il “petitum” del primo.
Il giudicato esterno vincola nei giudizi tributari tra le stesse parti quando riguarda il medesimo rapporto e un punto di fatto o di diritto decisivo comune, anche se il giudizio successivo ha finalità o petitum differenti.
art. 115 c.p.c.
La CTR ha, inoltre, rilevato che non è contestato e che, pertanto, vale il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. applicabile anche al processo tributario per espresso richiamo previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, che la cooperativa nel suo divenire non si è mai trasferita dagli immobili oggetto di contestazione e che gli stessi, nel corso degli anni, ben hanno potuto subire trasformazioni per ammodernamento, fusioni e ricomposizioni che non ne hanno comunque snaturato il requisito della ruralità, con la conseguenza dell’applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter.
Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo tributario; la circostanza non contestata che la contribuente non si sia trasferita dagli immobili e che le trasformazioni non ne abbiano eliminato la ruralità è stata assunta come base fattuale della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1
La CTR ha, inoltre, rilevato che non è contestato e che, pertanto, vale il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. applicabile anche al processo tributario per espresso richiamo previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, che la cooperativa nel suo divenire non si è mai trasferita dagli immobili oggetto di contestazione e che gli stessi, nel corso degli anni, ben hanno potuto subire trasformazioni per ammodernamento, fusioni e ricomposizioni che non ne hanno comunque snaturato il requisito della ruralità, con la conseguenza dell’applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter.
Il richiamo espresso contenuto nella disciplina del processo tributario rende applicabile anche in tale processo il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter
Pertanto, richiamando la norma che, con interpretazione autentica, dispone che l’inserimento dell’annotazione riguardante il requisito di ruralità negli atti catastali produce gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda, ha confermato, con accertamento in fatto correttamente motivato, la retrodatazione dell’esonero dal l’I.C.I. a far tempo dall’01/01/2006, in quanto la visura catastale agli atti riporta l’annotazione, inserita con variazione del 24/12/2012 n. 28646: ” dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. 0118787 del 25/10/2011.”.
L’annotazione catastale del requisito di ruralità produce gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito dal quinto anno antecedente la domanda; nel caso deciso ciò ha consentito di far decorrere l’esonero ICI dal 1° gennaio 2006.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis
Nel testo della decisione non è riportato un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti specificamente questa disposizione.
Disposizione elencata dal ricorrente tra quelle dedotte con il primo motivo; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.
D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis
Nel testo della decisione non è riportato un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti specificamente questa disposizione.
Disposizione richiamata dal ricorrente nel primo motivo, senza una specifica applicazione o interpretazione da parte della Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da parte della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo i rimborso unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Quanto all’omessa valutazione di un fatto deciso, il motivo è inammissibile per genericità non avendo il ricorrente precisato quale debba intendersi il “fatto storico” controverso tra le parti, essendosi formato il giudicato ben prima della pronuncia qui impugnata.
La censura di omesso esame è inammissibile per genericità se il ricorrente non individua il fatto storico controverso che assume non esaminato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra le stesse parti su un rapporto giuridico e su un punto di fatto o di diritto decisivo comune preclude il riesame di quel punto in una successiva controversia, anche quando quest’ultima abbia finalità o petitum diversi.
- Il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario in forza del richiamo contenuto nell’art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- L’annotazione catastale del requisito di ruralità produce gli effetti previsti per il riconoscimento di tale requisito dal quinto anno antecedente la domanda, con conseguente possibile retrodatazione dell’esonero ICI.
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