Cassazione Civile, Sentenza n. 4853/2020 del 24/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La lite nasce dall’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un immobile registrata il 10 giugno 2005, con cui l’Ufficio contestava l’occultamento di una parte del corrispettivo. La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 4/2010, aveva accolto il ricorso soltanto quanto alle sanzioni, dichiarando inefficace il relativo provvedimento, e confermato per il resto l’avviso. In appello, il contribuente contestava l’accertamento; l’Agenzia proponeva appello incidentale sulle sanzioni. La Commissione tributaria regionale di Genova, con sentenza n. 582/2013, depositata il 24 aprile 2014, confermava l’accertamento e riformava la decisione sulle sanzioni, ritenendole legittime. Il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 32/2001 per la mancata allegazione all’avviso del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sostenendo che la motivazione per relationem richiedesse l’allegazione dell’atto richiamato; (2) violazione degli artt. 20 e 72 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 112 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per l’asserita erronea affermazione di un collegamento fra il preliminare del 23 novembre 2004 e il rogito del 17 maggio 2005, che il ricorrente riteneva riferiti a operazioni distinte per diversità di soggetti e oggetto; (3) violazione dell’art. 57, comma 6, del D.P.R. n. 131/1986 e vizio motivazionale quanto alla solidarietà con la moglie, contestando che la pluralità di negozi contenuti nella stessa scrittura integrasse un’unica operazione e rilevando che a lui era stata attribuita la nuda proprietà e alla moglie l’usufrutto; (4) violazione degli artt. 2, 9 e 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 5 della L. n. 689/1981, oltre a vizio motivazionale, per carenza di motivazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’obbligo di rendere conoscibile l’atto richiamato nella motivazione può essere assolto mediante allegazione, riproduzione del suo contenuto essenziale oppure previa conoscenza del contribuente; nel caso concreto, la dettagliata difesa dimostrava la comprensione della pretesa e il verbale risultava notificato alla società della quale la moglie del ricorrente era titolare, circostanza dalla quale la Corte ha ritenuto presumibile la conoscenza da parte del contribuente. I motivi secondo e terzo, pur prospettati anche come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di causa circa il collegamento fra i contratti, l’incongruità del valore dichiarato e la solidarietà, e non potevano quindi condurre a una revisione del merito in sede di legittimità. Anche la censura sulle sanzioni è stata respinta: accertato l’occultamento di parte del corrispettivo, la sanzione prevista dall’art. 72 del D.P.R. n. 131/1986 consegue all’illecito amministrativo. La Corte ha condannato il ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione e quindi di consentire al contribuente di poter approntare una idonea linea difensiva.
L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo per relationem è diretto a rendere comprensibili al contribuente le ragioni della pretesa e a consentirgli di difendersi; può essere assolto anche senza allegazione materiale dell’atto richiamato, alle condizioni indicate dalla Corte.
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 72, stabilisce una sanzione amministrativa nei casi, come quello in esame, in cui sia stato accertato l’occultamento di una parte del corrispettivo pattuito in sede di registrazione dell’atto di vendita. L’applicazione della misura afflittiva è l’effetto che consegue all’illecito amministrativo, sicchè correttamente la CTR ha ritenuto legittimamente applicata la sanzione.
L’occultamento, accertato in sede di registrazione della vendita, di una parte del corrispettivo pattuito integra il presupposto della sanzione amministrativa prevista dalla norma, che consegue all’illecito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’obbligo di motivazione per relationem dell’atto impositivo è soddisfatto se l’atto richiamato è allegato, se l’atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale oppure se il contribuente lo conosce già per effetto di una precedente notificazione; non è quindi sempre necessaria l’allegazione materiale.
- La comprensione delle ragioni della pretesa e la possibilità di predisporre un’effettiva difesa sono rilevanti nel valutare se la motivazione per relationem abbia assolto la propria funzione. La conoscenza del documento può essere desunta, nelle circostanze concrete, anche dalla sua notificazione a una società della quale è titolare il coniuge del contribuente.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: la critica alla valutazione di merito è inammissibile quando, al di là della sua formulazione, sollecita soltanto un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.
- L’accertamento dell’occultamento di una parte del corrispettivo pattuito per la vendita, in sede di registrazione dell’atto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 72 del D.P.R. n. 131/1986.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4846/2020 del 24/02/2020
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2020 del 24/02/2020
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4847/2020 del 24/02/2020
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4848/2020 del 24/02/2020
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4849/2020 del 24/02/2020
- Sentenza civile · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4852/2020 del 24/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →