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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva impugnato davanti al Giudice di pace una cartella relativa al COSAP per l’anno 2007, richiesto per griglie e intercapedini connesse al fabbricato. Deduceva che non era stata rilasciata una specifica concessione per l’occupazione e che i manufatti, realizzati contestualmente alla costruzione dell’edificio, ricadevano nell’originaria concessione edilizia. Il Giudice di pace aveva respinto l’eccezione di incompetenza del Comune e accolto la domanda; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3163/2014 del 10 febbraio 2014, aveva rigettato l’appello comunale e condannato il Comune alle spese del grado. Il Comune ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha contestato la competenza per materia e valore del Giudice di pace, sostenendo che la controversia richiedesse di accertare la natura pubblica o privata dell’area; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e del regolamento comunale, sostenendo che il COSAP fosse dovuto anche in assenza di un titolo concessorio quando l’area pubblica fosse stata sottratta di fatto alla destinazione viaria. Il condominio ha resistito e ha formulato ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese di primo e secondo grado, chiedendone l’integrale rifusione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è infondato quanto alla competenza: la controversia aveva ad oggetto una pretesa patrimoniale e non risultava proposta in primo grado una tempestiva ed esplicita domanda di accertamento incidentale sulla proprietà o natura dell’area; la censura relativa all’interpretazione delle domande era inoltre inammissibile come contestazione di un accertamento di fatto non dedotta nei limiti consentiti. Il secondo motivo non è stato accolto perché la Corte ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno: una sentenza definitiva tra le stesse parti, relativa al COSAP del 2003 per le medesime griglie e intercapedini, aveva accertato che, in mancanza di concessione, il Comune non poteva pretendere il canone. Non essendo intervenuti elementi nuovi idonei a mutare la situazione fattuale o autorizzativa, quell’accertamento stabile nei rapporti di durata precludeva il riesame della questione per l’annualità 2007. Il ricorso incidentale del condominio sulle spese è stato dichiarato inammissibile: era tardivo, formulato genericamente e, quanto alle spese di secondo grado, non denunciava il superamento dei limiti tariffari minimi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto, e ha respinto la domanda di responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    Le Sezioni Unite del 2011, infatti, hanno sottoposto a revisione critica il precedente orientamento e, enunciando il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., hanno ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza Per valore) anche in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu ocufi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtap processulae – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato

    La competenza del Giudice di pace, entro i limiti di valore, non è esclusa per il solo fatto che la pretesa abbia origine in un rapporto relativo a un immobile. La competenza può spostarsi quando una parte abbia formulato un’esplicita richiesta di accertamento incidentale della questione proprietaria, purché non sia manifestamente infondata o strumentale.

  • art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997

    Considerato che in relazione all’anno solare 2003, come sopra rilevato, la decisione del Tribunale di Roma n. 24829/2013, passata in giudicato, ha definitivamente accertato ” l’insussistenza del potere dell’ente impositore appellante di procedere alla riscossione del credito vantato in base alla cartella esattoriale oppostd’, non risultando essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all’occupazione in esame come invece richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, in mancanza di elementi di novità attinenti all’anno 2007 oggetto del presente giudizio (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti pacificamente realizzati senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico).

    Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’assenza di una concessione relativa all’occupazione delle griglie e intercapedini comportasse l’assenza del presupposto per la riscossione del COSAP; l’accertamento definitivo relativo alla medesima situazione e a un’altra annualità precludeva il riesame in mancanza di elementi nuovi.

  • art. 371 c.p.c.

    il controricorso ben può valere (anche) come ricorso incidentale qualora contenga, come nella specie, i requisiti prescritti dall’art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 ed in particolare la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza

    Il controricorso può assumere anche la funzione di ricorso incidentale se contiene i requisiti prescritti e una richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    In secondo luogo, la censura è inammissibile per la genericità della sua formulazione, non essendo stata indicata alcuna violazione di ltwe in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, e non essendo stata invocata alcuna altra ipotesi tra quelle tassativamente tipizzate dall’art. 360 c.p.c., comma 1,.

    La censura in cassazione deve indicare la specifica violazione di legge o una delle ipotesi tassative di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.; la doglianza priva di tale indicazione è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, dalla art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale importo unificato pari a quello per la stessa impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità del ricorso incidentale, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, deve darsi atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.

Massime di principio

  • La competenza del Giudice di pace, entro i limiti di valore, può sussistere anche per controversie fondate su rapporti relativi a beni immobili; la questione proprietaria rileva ai fini della competenza se è proposta un’esplicita richiesta di accertamento incidentale, non manifestamente infondata né strumentale.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi tra le stesse parti su un elemento di fatto o di diritto fondamentale e tendenzialmente permanente può precludere il riesame della medesima questione per periodi successivi, quando non siano dedotti elementi nuovi idonei a modificare la situazione.
  • La statuizione sulle spese costituisce un capo autonomo della sentenza; la sua impugnazione deve essere proposta tempestivamente e con l’indicazione dello specifico vizio denunciato. La liquidazione entro i limiti minimi e massimi dei parametri applicabili non è sindacabile in cassazione per la sola mancanza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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