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Ordinanza

Ordinanza n. 101/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS-del 7 ottobre 2025, notificato il 9 ottobre 2025, a firma del Questore di Milano, con il quale è stata applicata la misura prevista dall'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48.

Giustizia amministrativa202505142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Milano applicativo del divieto di accesso e stazionamento ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Milano che le ha imposto il divieto di accesso e stazionamento nei pressi di alcuni pubblici esercizi della città. La misura è stata adottata in relazione a fatti per i quali la ricorrente è stata deferita all'autorità giudiziaria per fattispecie di reato previste dalla disciplina applicata. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Le limitazioni alla libertà di circolazione non sono state ritenute, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali della ricorrente. Il giudice ha valorizzato la possibilità, indicata nel provvedimento impugnato, di richiedere alla Questura autorizzazioni specifiche qualora sopravvengano esigenze di mobilità, salute o lavoro. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito il ricorso di annullamento. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento limitativo della libertà di circolazione richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando le limitazioni ammettono deroghe o autorizzazioni individuali per sopravvenute esigenze di mobilità, salute o lavoro.
  • La mera incidenza di una misura di prevenzione sulla libertà di circolazione non dimostra, di per sé, la sussistenza del periculum in mora, se dal provvedimento risultano strumenti amministrativi idonei a consentire gli spostamenti necessari.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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