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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33915/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità degli atti per l'omesso esame da parte del giudice di primo grado di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata via mail (PEC). La difesa sosteneva che la comunicazione telematica sia divenuta modalità ordinaria e che al mittente sia richiesto solo di verificare l'avvenuta ricezione dal sistema, contestando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto onere della parte accertare che l'istanza fosse effettivamente pervenuta alla cancelleria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non era autosufficiente. Pur osservando che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come "atipico" il mezzo di comunicazione senza considerare la normativa emergenziale e transitoria che ha regolato i depositi telematici, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque motivato che la difesa non aveva fornito alcuna prova dell'inoltro o della ricezione della mail e che dagli atti risultava solo altra istanza di rinvio esaminata. La difesa si era limitata a censurare il principio di diritto senza contestare la ricostruzione fattuale della mancata produzione di elementi probatori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 28 giugno 2023.

Norme richiamate

  • Codice della strada, art. 116, comma 1.5 e art. 17

    Norme penali stradali riguardanti la guida senza patente, i reati per i quali Pirozzi è stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha disposto la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616.

  • art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ... è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata ..."

    Disciplina emergenziale che ha attribuito valore legale ai depositi via PEC presso gli indirizzi ufficiali, modificando le regole ordinarie di deposito telematico nel periodo di emergenza pandemica.

  • art. 87 e art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 e disposizioni della legge n. 199/2022 (art. 5-quinquies)

    "è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici ... Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ..."

    Normativa transitoria che ha sostanzialmente ripreso e mantenuto la disciplina emergenziale sul deposito tramite PEC fino all'operatività completa del processo penale telematico, stabilendo il valore legale del deposito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione dai sistemi ministeriali.

  • decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 7

    Istituisce il Registro generale degli indirizzi elettronici/PEC: i depositi devono essere effettuati agli indirizzi PEC ufficiali pubblicati, requisito importante per la validità del deposito telematico.

Massime di principio

  • Quando si invia un'istanza processuale via PEC occorre conservare e produrre prove certe dell'invio e della ricezione (ricevuta di accettazione/ricevuta di avvenuta consegna, log del server, certificazione del registro degli indirizzi), perché l'assenza di tali elementi può rendere aspecifica la doglianza e portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Valutare sempre quale disciplina temporale si applica: per atti inviati nel periodo emergenziale/trasitorio (fino al 31/12/2022 e secondo la disciplina transitoria poi prorogata), il deposito via PEC aveva valore legale se effettuato agli indirizzi ufficiali e con le ricevute previste; conoscere la normativa applicabile è cruciale per la strategia difensiva.
  • Impugnare la ricostruzione fattuale della Corte d'appello: se il giudice di gravame motiva che non risultano atti depositati in fascicolo, il ricorso in cassazione deve contenere elementi probatori specifici per confutare tale accertamento (non basta contestare il principio di diritto).
  • Preferire l'uso degli indirizzi PEC indicati ufficialmente e verificare il rilascio della ricevuta di accettazione dai sistemi ministeriali; in mancanza, allegare documentazione tecnica che dimostri l'attività di invio e la ricezione lato destinatario.
  • La Corte di legittimità distingue tra errori di diritto e carenze di autosufficienza del motivo: anche se una Corte territoriale applica una regola non aggiornata, la Cassazione può comunque dichiarare il ricorso inammissibile se il motivo non è sostenuto da elementi probatori concreti.

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