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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11347/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo sostenendo la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, c.p.p.) e la violazione degli artt. 192 e 603, comma 1, c.p.p., nonché vizio di motivazione per la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale (art. 606, lett. e, c.p.p.). In concreto, la difesa chiedeva la rinnovazione della testimonianza di Berguelou Saadia e l'acquisizione di una fotografia (Google Earth) per dimostrare che la toppa rotta riguardasse un diverso accesso (porta-finestra) e non il portone d'ingresso del condominio, deducendo che tale prova sarebbe decisiva per escludere la calunnia contestata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la testimonianza invocata non fosse una prova sopravvenuta, essendo già acquisita nella fase istruttoria, e che il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice d'appello può riguardare solo la correttezza espositiva del provvedimento, non la valutazione della concreta rilevanza dell'atto. La Corte ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva acquisito e visionato le immagini di Google Earth e le relazioni degli operatori di polizia da cui risultava che la serratura lesionata riguardava il portone d'ingresso del condominio; ne ha dunque desunto la non decisività della prova richiesta dai ricorrenti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    La condanna dei ricorrenti è per il reato di calunnia: imputavano falsamente a terzi il danneggiamento e la minaccia sapendoli innocenti.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. d ed e)

    L'art. 606 lett. d è richiamato con riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva: la Corte chiarisce che tale vizio sussiste solo se la prova è sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado. L'art. 606 lett. e è riferito al vizio di motivazione: il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione della decisione di non rinnovare l'istruttoria riguarda la correttezza espositiva e non la valutazione del merito probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alle modalità di acquisizione delle prove e alla riassunzione testimoniale; la Corte ha ritenuto però irrilevante la doglianza in assenza di prova sopravvenuta.

  • art. 603 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine alla riassunzione e istruzione dibattimentale; la Corte ha valutato che la rinnovazione non era necessaria e che il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato la decisione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma citata per precisare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (decisione senza udienza) ai sensi delle disposizioni emergenziali che disciplinano la trattazione cartolare.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)

    Ulteriore richiamo normativo per la trattazione cartolare del procedimento in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello costituisce vizio ai sensi dell'art. 606 lett. d solo se la prova è sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado; se la prova era già disponibile, la censura riguarda invece il vizio di motivazione (lett. e).
  • Il sindacato di legittimità sulla decisione del giudice d'appello di non riaprire il dibattimento è limitato alla verifica della correttezza motivazionale del provvedimento, non alla rivalutazione della concreta rilevanza probatoria dell'atto o testimonianza.
  • Per ottenere l'ammissione di nuova prova in appello è necessario dimostrare che la prova è effettivamente nuova o scoperta successivamente e spiegare in che modo avrebbe potuto rovesciare il giudizio di merito.
  • La Corte d'appello può acquisire elementi documentali (es. immagini satellitari, rapporti degli operatori di polizia) e fondare su quelli la decisione di non ammettere ulteriori mezzi istruttori se ritiene che la prova richieste non sia decisiva.
  • Chi impugna deve indicare con chiarezza il nesso tra la presunta prova decisiva e l'erroneità della sentenza: mere ipotesi o contraddizioni apparenti nel racconto non sono sufficienti se il materiale già acquisito supporta la decisione del giudice di merito.

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