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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22387/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta dal fornitore di autovetture, che aveva chiesto la rivendica e restituzione di 218 veicoli acquisiti all’attivo del fallimento della società acquirente. Il fornitore sosteneva che la riserva di proprietà pattuita nei rapporti di fornitura fosse opponibile alla massa fallimentare ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231/2002, perché il rapporto era documentato da contratto quadro, fatture con richiamo alla riserva aventi data certa e regolarmente registrate. Il tribunale aveva invece ritenuto inopponibile la riserva, valorizzando l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002, che esclude l’applicazione del decreto ai debiti oggetto di procedure concorsuali, e aveva anche escluso che elementi successivi al ricorso per concordato potessero attribuire data certa alla clausola. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che la disciplina speciale sulla riserva di proprietà non riguarda il trattamento dei debiti in procedure concorsuali, ma l’opponibilità della clausola al conflitto con i creditori dell’acquirente; il secondo motivo, rimasto assorbito, lamentava l’omessa pronuncia sulla possibile applicazione anche dell’art. 1524 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’interpretazione del tribunale circa l’inapplicabilità in sede concorsuale dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231/2002. Ha affermato che l’esclusione prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a), riguarda le disposizioni del decreto sul pagamento dei debiti nelle procedure concorsuali, non la norma speciale sulla riserva di proprietà, che disciplina invece l’opponibilità del vincolo ai creditori del compratore. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231/2002

    "La riserva della proprietà di cui all' articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili"

    È norma speciale sulla opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore; opera anche in ambito concorsuale, perché disciplina il conflitto tra venditore riservatario e massa dei creditori, non il regime dei pagamenti dei debiti.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002

    "non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito"

    L’esclusione riguarda le disposizioni del decreto che disciplinano il pagamento dei debiti nelle procedure concorsuali, non la disciplina speciale della riserva di proprietà di cui all’art. 11, comma 3.

  • art. 1523 c.c.

    È il riferimento codicistico della riserva di proprietà richiamato dalla norma speciale, che ne semplifica l’opponibilità nelle transazioni commerciali.

  • art. 1524 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come possibile ulteriore base della domanda; il relativo esame è rimasto assorbito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per sostenere un’interpretazione sistematica e conforme alla fonte europea.

  • art. 103 l. fall.

    Norma processuale richiamata in relazione alla domanda di rivendica e restituzione proposta nel fallimento.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    Richiamato nel quadro fattuale per la fase di accesso al concordato preventivo.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato solo come elemento successivo nella vicenda fattuale, ritenuto inconferente dal tribunale per la data certa della riserva.

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla riserva di proprietà nelle transazioni commerciali è autonoma rispetto alla disciplina dei ritardi di pagamento e si applica al conflitto tra venditore riservatario e creditori dell’acquirente, compresa la procedura concorsuale.
  • L’esclusione dalla disciplina del decreto dei debiti oggetto di procedure concorsuali non comporta automaticamente l’inapplicabilità della norma sulla opponibilità della riserva di proprietà, perché tale norma non regola il trattamento del debito ma la sorte del bene rispetto alla massa dei creditori.
  • Quando una norma speciale richiama la riserva di proprietà codicistica e ne specifica le condizioni di opponibilità, il giudice deve distinguere tra regole sul pagamento dell’obbligazione e regole sulla tutela reale del bene.
  • Se la clausola di riserva di proprietà è assistita dai requisiti richiesti dalla disciplina speciale, essa è opponibile anche alla curatela fallimentare e impedisce l’attrazione del bene nell’attivo della procedura.
  • In presenza di una norma speciale più favorevole al creditore, il sistema può prevedere un meccanismo probatorio semplificato che sostituisce o integra i requisiti codicistici ordinari, purché siano rispettate le condizioni espressamente previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompravenditaInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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