Cassazione Penale, Sentenza n. 27458/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello riqualificato dalla Corte di cassazione; il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse disatteso il rinvio/trasmissione disposto dalla Cassazione e chiedeva che fosse valutata anche l'estinzione del reato per prescrizione, esito più favorevole rispetto al proscioglimento ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.; la Procura generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio per cui il giudice che riceve un mezzo di impugnazione convertito deve verificare l'impugnabilità e trasmettere gli atti al giudice competente, ma non può dichiararne l'inammissibilità; ha altresì rilevato che la questione sull'appellabilità della sentenza di proscioglimento ex art.131-bis non è manifestamente infondata. Tuttavia, avendo accertato che il reato si è estinto per prescrizione il 29/04/2022 (prima della sentenza d'appello del 26/06/2023), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto determina un proscioglimento che accerta il fatto e la sua responsabilità e si iscrive nel casellario giudiziale; tuttavia la declaratoria di estinzione per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'applicazione dell'art.131-bis
art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede limiti all'impugnazione di alcune sentenze emesse nel giudizio abbreviato; la Corte ne ha ricordato i profili e le contestate questioni di compatibilità costituzionale, ma ha anche stabilito che il giudice che riceve un atto convertito non può autonomamente dichiararne l'inammissibilità
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la conversione di un mezzo di impugnazione in altro previsto dall'ordinamento: il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e trasmettere gli atti al giudice competente, senza però pronunciarsi sull'inammissibilità spettante al giudice competente
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti tassativi dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che l'abnormità è una nozione unitaria ed è sindacabile nei limiti stabiliti dalla legge; nel caso in esame la denuncia di abnormità è stata esclusa quanto alla qualificazione dell'atto della Corte territoriale
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020
Norma che ha consentito la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti (disciplinando requisitoria e conclusioni scritte); la Corte ha applicato la disciplina sulle trattazioni senza intervento delle parti, richiamandone le successive proroghe
art. 538 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza costituzionale)
Richiamato nella giurisprudenza per problemi connessi alla decisione sulle domande civili quando si pronuncia proscioglimento per particolare tenuità; evidenzia le peculiarità della sentenza di proscioglimento ex art.131-bis
Massime di principio
- Se una parte propone un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice che lo riceve deve verificare l'impugnabilità e trasmettere gli atti al giudice competente; non ha invece il potere di dichiararne l'inammissibilità definitiva
- La sentenza di proscioglimento ex art.131-bis ha natura atipica: accerta il fatto e la responsabilità, è iscritta nel casellario e può influire su diritti civili e amministrativi; ciò giustifica l'interesse dell'imputato ad impugnare tale pronuncia
- Quando sussistono entrambe le possibilità — proscioglimento per particolare tenuità e estinzione del reato per prescrizione — la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole per l'imputato e deve prevalere
- Il giudice di merito deve valutare e dichiarare d'ufficio la prescrizione quando questa è intervenuta prima della decisione di merito; l'omissione può determinare l'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione
- Le questioni relative all'appellabilità delle sentenze rese in abbreviato (in particolare quelle di proscioglimento ex art.131-bis) possono sollevare profili di legittimità costituzionale: la materia richiede attenzione difensiva e, se opportuno, tempestive impugnazioni per non perdere la possibilità di ottenere una declaratoria più favorevole
- Se il pubblico ministero conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, la Corte di Cassazione può accogliere la richiesta se la prescrizione è effettivamente maturata prima della decisione di merito
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