Cassazione Civile, Ordinanza n. 11019/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la revoca/modifica del decreto di liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta in favore di più assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile definito davanti al Tribunale di Roma. Il tribunale aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, ritenendo in sostanza un diverso valore della causa e omettendo sia la maggiorazione del compenso prevista quando il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, sia la liquidazione della fase istruttoria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 4 d.m. 55/2014 per mancata applicazione dell'aumento del compenso per l'assistenza di cinque soggetti; (2) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 per mancata liquidazione della fase istruttoria, nonostante lo svolgimento di attività difensive riconducibili a quella fase.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 si applica per ogni soggetto assistito oltre il primo, purché abbia la stessa posizione processuale, anche se i soggetti rappresentano una sola parte in senso formale; la previsione "può" attribuisce al giudice un potere discrezionale, ma impone comunque di motivare sia in caso di riconoscimento sia in caso di diniego. Inoltre ha chiarito che la fase istruttoria non costituisce una voce autonoma distinta da quella di trattazione e che, ai fini della liquidazione, rilevano anche le attività difensive tipiche della fase di trattazione/istruttoria, come richieste di prova e memorie illustrative, a prescindere dallo svolgimento di prove orali o c.t.u. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come norma sulla liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, in combinazione con il d.m. n. 55/2014.
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti.
La maggiorazione si applica per ciascun soggetto assistito oltre il primo, indipendentemente dal fatto che più soggetti costituiscano un'unica parte formale; il giudice ha discrezionalità sull'an, ma deve motivare sia se concede sia se nega l'aumento.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
Le attività difensive ivi indicate, incluse richieste di prova e memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, rientrano nella fase rilevante ai fini della liquidazione del compenso.
La Corte richiama il precedente principio secondo cui la disciplina del compenso per la fase di trattazione/istruttoria resta applicabile anche nel procedimento sommario di cognizione.
Massime di principio
- Nel liquidare il compenso professionale, la previsione tariffaria che consente la maggiorazione per l'assistenza di più soggetti con la medesima posizione processuale opera in relazione ai soggetti effettivamente difesi e non alla sola articolazione formale delle parti in giudizio.
- La formula normativa che attribuisce al giudice il potere di aumentare il compenso con il verbo "può" non elimina l'obbligo di motivazione: il giudice deve spiegare sia le ragioni dell'aumento sia quelle del suo mancato riconoscimento.
- Ai fini della liquidazione del compenso non conta solo lo svolgimento di prove orali o di consulenza tecnica, ma anche ogni attività difensiva tipica della fase di trattazione/istruttoria prevista dal tariffario, come richieste di prova e memorie.
- La fase istruttoria non va esclusa dalla liquidazione solo perché nel processo non si siano svolte alcune attività istruttorie in senso stretto, essendo sufficiente che il difensore abbia compiuto attività riconducibili alla fase considerata dal decreto tariffario.
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