Cassazione Civile, Ordinanza n. 25699/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società subappaltatrice aveva convenuto davanti al Tribunale di Bergamo, con citazione notificata il 21 settembre 2017, la società appaltatrice e la committente finale, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 115.893,20 oltre interessi per prestazioni relative a lavori telefonici già eseguiti e contabilizzati. Deduceva l’inadempimento dell’appaltatrice rispetto al contratto di subappalto n. 194/2012 del 27 dicembre 2012 e invocava la responsabilità solidale della committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per retribuzioni e contributi dei dipendenti. La società era già stata dichiarata fallita all’instaurazione del giudizio. Il Tribunale rigettò le domande, rilevando che non era stato allegato il disinteresse della curatela necessario per riconoscere all’amministratore una legittimazione processuale straordinaria. Il socio e amministratore impugnò la decisione; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1407/2022 pubblicata il 28 novembre 2022, rigettò l’appello. Ritenne che la curatela avesse consapevolmente scelto di non avviare un secondo giudizio sulla stessa pretesa, già azionata davanti alla Corte d’appello di Napoli, e che quindi non vi fosse inerzia da totale disinteresse. In cassazione il ricorrente, con un unico motivo, denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile un suo intervento e contestando che la mancata costituzione della curatela nell’altro giudizio tutelasse adeguatamente la società e i creditori, poiché avrebbe lasciato passare in giudicato una condanna a carico della società fallita, aggravandone la massa passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la decisione d’appello riguardava il rigetto dell’appello proposto dal ricorrente, non l’ammissibilità di un suo intervento; perciò il richiamo all’art. 344 c.p.c. era inconferente e non individuava una questione interpretativa o applicativa di quella norma. Il motivo era inoltre generico ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non confrontava il contenuto precettivo della norma indicata con le affermazioni in diritto della sentenza, e investiva in realtà la ricostruzione della condotta concreta della curatela, non sindacabile come violazione di legge. La Corte ha anche osservato che la statuizione d’appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il fallito può agire eccezionalmente per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento soltanto in caso di totale disinteresse del curatore, non quando la mancata iniziativa dipenda da una valutazione ponderata di non convenienza. Non essendo state offerte ragioni per mutare tale orientamento, ha ravvisato anche la causa d’inammissibilità prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere a ciascuna controricorrente euro 200,00 per spese ed euro 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
La censura per violazione di legge è inammissibile se il ricorrente non indica e analizza la norma, non richiama le affermazioni giuridiche contestate e non dimostra il contrasto tra queste e il precetto, rimettendo al giudice di legittimità una ricerca esplorativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta normativa; non consente invece di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze di causa compiute dal giudice di merito.
Erroneo, quindi, risulta il richiamo nella rubrica dell’art. 344 c.p.c., secondo cui «nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404». Quanto precede è già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, visto che nella specie, non essendosi verificato in appello alcun intervento del quale debba valutarsi l’ammissibilità, non si pone alcun problema relativo all’interpretazione o all’applicazione dell’unica norma di cui è stata lamentata la violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’art. 344 c.p.c. disciplina l’intervento dei terzi in appello; non è pertinente quando la pronuncia impugnata ha deciso un appello della parte e non ha valutato l’ammissibilità di un intervento.
Va, in ogni caso, osservato che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.
Per le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore; la dichiarazione di fallimento non priva il fallito della titolarità dei rapporti, ma gli toglie la capacità di stare in giudizio per essi.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Ebbene, la sentenza impugnata, nel rilevare che in concreto non era ravvisabile un totale disinteresse della procedura, risultando, al contrario, la mancata costituzione in giudizio frutto di una scelta ponderata, ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, sopra riportata, e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, sicché sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non fornisce elementi idonei a giustificare un mutamento dell’orientamento.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta in via ordinaria al curatore. Il fallito conserva una legittimazione suppletiva eccezionale soltanto quando l’inerzia del curatore derivi da totale disinteresse degli organi della procedura; essa non sussiste se la mancata iniziativa è conseguenza di una valutazione ponderata circa la convenienza della controversia.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve identificare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata, indicando perché vi si pongano in contrasto. In difetto, la censura è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta e all’interpretazione della norma; la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze di causa riguarda invece la valutazione di merito e non è veicolabile come vizio di violazione di legge.
- Il richiamo a una norma processuale è inconferente quando la questione disciplinata da essa non si è verificata nel giudizio di merito: la censura deve riguardare la statuizione effettivamente adottata.
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