Cassazione Civile, Ordinanza n. 09394/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, emesso da un comune nei confronti del dante causa della resistente, in relazione ad alcuni immobili. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva confermato, ritenendo che la rendita catastale fosse stata notificata solo dopo l'avviso di accertamento e richiamando l'art. 74 della l. n. 342/2000, oltre al fatto che gli avvisi attributivi della nuova rendita erano stati impugnati e annullati in primo grado. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata ad annullare l'avviso senza determinare l'imposta dovuta; 2) nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà, perché la CTR avrebbe riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria ma poi avrebbe di fatto annullato l'intera pretesa tributaria; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata quantificazione della pretesa tributaria. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Ha ribadito che, in materia di ICI, la rendita catastale modificata è utilizzabile anche per periodi d'imposta anteriori alla sua notificazione, purché successivi alla denuncia di variazione, perché la notificazione segna solo il momento da cui l'amministrazione può richiederne l'applicazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di impugnazione dell'atto attributivo della rendita, la sentenza che la ridetermina diventa l'unico parametro per la base imponibile, con efficacia retroattiva al momento della domanda. Nel caso concreto, al momento della decisione della CTR gli avvisi di accertamento presupposti risultavano annullati; successivamente, la sentenza che li aveva annullati è stata parzialmente riformata, con rideterminazione delle rendite, circostanza che comunque non ha mutato l'esito della lite perché ha confermato la correttezza dell'impostazione seguita dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del primo motivo; la Corte non ravvisa omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito ha correttamente deciso sulla pretesa tributaria in relazione agli atti presupposti.
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342
La notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale segna il momento da cui l'amministrazione può richiedere l'applicazione della nuova rendita, ma non limita l'utilizzabilità della rendita ai soli periodi successivi alla notificazione; essa è applicabile anche ai periodi anteriori, se successivi alla variazione materiale o alla denuncia di variazione.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ritiene infondata la censura perché il giudice di merito ha deciso sulla base del materiale probatorio e degli effetti degli atti e delle sentenze relative alle rendite catastali.
Richiamato nel terzo motivo; non è stata ravvisata alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di base imponibile ICI.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI va determinata tenendo conto della rendita catastale valida ed efficace, anche se la sua determinazione deriva da successivo accertamento giudiziale che retroagisce alla domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di ICI, la rendita catastale modificata può essere utilizzata ai fini della base imponibile anche per annualità anteriori alla sua notificazione, purché successive alla variazione denunciata dal contribuente; la notificazione rileva come momento di efficacia verso l'amministrazione e di tutela del contribuente, non come limite temporale assoluto di applicabilità.
- Quando l'atto attributivo della rendita catastale è impugnato, la sentenza che ne determina definitivamente la misura costituisce l'unico dato rilevante per la base imponibile, con efficacia retroattiva al momento della domanda.
- Non sussiste omessa pronuncia o vizio di contraddittorietà se il giudice tributario, pur rilevando la sopravvenuta situazione degli atti presupposti, decide la controversia applicando correttamente il principio della prevalenza dell'accertamento giudiziale sulla rendita catastale ai fini dell'imposta dovuta.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere accolte quando il giudice di merito abbia correttamente fondato la decisione sul quadro documentale e sui principi di efficacia della rendita catastale stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
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