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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30650/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Artuso ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo riconosciuto un vizio parziale di mente (diminuzione di pena ex art. 89 c.p.), ha applicato tale diminuente soltanto alla pena base di uno dei reati e non l'ha riferita compiutamente a tutti i reati facenti parte del reato continuato, omettendo di adeguare gli aumenti per la continuazione nella rideterminazione complessiva della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini del calcolo dell'aumento per reato continuato (ex art. 81, secondo comma, c.p.), va tenuta conto della diminuente di cui all'art. 89 c.p., essendo essa una circostanza inerente alla persona. Ha inoltre precisato l'obbligo del giudice di merito di indicare espressamente a quali imputazioni la diminuente è stata riconosciuta quando sia necessario scindere il reato continuato per effetti (es. prescrizione, ricalcolo delle pene). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la rideterminazione della pena; è stata dichiarata irrevocabile la parte che riguarda l'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per il reato continuato va calcolato tenendo conto, per ciascun reato compreso nel conteggio, delle circostanze personali che incidono sulla pena, comprese le diminuenti ex art. 89 c.p.

  • art. 89 c.p.

    La diminuente per vizio parziale di mente è qualificata come circostanza inerente alla persona e deve essere considerata nella determinazione della pena anche nell'ambito del reato continuato; se riconosciuta il giudice deve indicare a quali imputazioni si riferisce quando ciò incide sulla determinazione complessiva della pena.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez.2, n. 8749 del 22/11/2019 (Pavone), Rv. 278528

    "in tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole"

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio applicato nel caso: le diminuenti personali devono concorrere al calcolo dell'aumento per continuazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale; nella pratica qui usato quale presidio procedurale a conferma del limite dell'annullamento (solo sulla parte sanzionatoria).

Massime di principio

  • La diminuente di natura personale (es. vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.) deve essere considerata nel calcolo degli aumenti previsti per il reato continuato (art. 81, comma 2): non può essere limitata soltanto alla pena base di una delle imputazioni se ciò incide sulla determinazione complessiva della pena.
  • Quando il riconoscimento di un'attenuante o diminuente influisce sulla quantificazione delle pene in presenza di reato continuato, il giudice di merito è tenuto a indicare espressamente a quali specifiche imputazioni tale circostanza si riferisce; in mancanza la decisione relativa al trattamento sanzionatorio può essere annullata in Cassazione.
  • Nel ricalcolo della pena per reati in continuazione vanno seguite in ordine logico l'applicazione delle circostanze (attenuanti/diminuenti e aggravanti), la determinazione della pena per ciascun reato e quindi l'applicazione dell'aumento per continuazione: un'applicazione disordinata può comportare errore di diritto.
  • L'accertamento della responsabilità penale, se divenuto irrevocabile, non è interessato dall'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio: la sentenza può essere annullata solo sul piano della pena e rinviata per nuova quantificazione.
  • Per il difensore: articolare con chiarezza nelle richieste quali imputazioni devono beneficiare della diminuente e sollecitare che il giudice espliciti la portata della misura attenuante rispetto al calcolo della continuazione; per il giudice: motivare espressamente la estensione o la limitazione della diminuente alle singole imputazioni.

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