Cassazione Penale, Ordinanza n. 33021/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, confermando la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Condanna inoltre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 settembre 2024, che li aveva condannati per resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti deducevano, in sostanza, censure sul giudizio di responsabilità e contestavano la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. oppure, in subordine, di quella di cui all'art. 54 c.p. La Corte rileva però che i motivi riproponevano doglianze già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, e risultavano inoltre generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della sentenza impugnata, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale
richiamato come possibile causa di giustificazione invocata dai ricorrenti
richiamato come ulteriore possibile scriminante invocata dai ricorrenti
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto quando la doglianza non denunci un vizio logicogiuridico della motivazione.
- Le deduzioni relative a cause di giustificazione devono essere formulate in modo specifico e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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