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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23115/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente generico e non correlato al caso di specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per concorso nel delitto di falsità/uso di atto falso relativo a documento pubblico o equiparato. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 129 c.p.p., ma in modo meramente assertivo e generico, senza spiegare in che modo ricorressero cause di proscioglimento immediatamente rilevabili né collegare la doglianza al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato, nella contestazione originaria confermata in appello

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata insieme all'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata insieme all'art. 477 c.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la doglianza di ricorso fondata su questa norma è stata ritenuta generica e non specificamente correlata al caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza dell'inammissibilità, cioè condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p. in termini meramente assertivi, senza indicare specificamente le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediatamente percepibile dagli atti.
  • La censura che non sia concretamente correlata alla fattispecie decisa e si limiti a formule generiche non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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